DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 (in G.U. 06/04/1987, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 6-4-1987
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  1.  L'articolo  41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito
  dal seguente:
  "Art.  41. (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei trasporti
  di  cose  per  conto  di terzi e' necessario che l'imprenditore sia
  iscritto  nell'albo  nazionale  degli autotrasportatori di cose per
  conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
  2.   L'autorizzazione   consente   l'effettuazione   di   trasporti
  nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
  3.  L'autorizzazione  e'  accordata per ciascun autoveicolo, di cui
  alle  lettere  d),  e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle
  norme  sulla  circolazione  stradale,  approvato con il decreto del
  Presidente  della  Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per
  il   traino   dei   rimorchi   e   semirimorchi   che  siano  nella
  disponibilita'  della  stessa impresa ((o di altre imprese iscritte
  nell'albo   degli   autotrasportatori   e   che   abbiano  ottenuto
  autorizzazione  ovvero  siano  nella  disponibilita'  di consorzi o
  cooperative  cui  partecipino  imprese  iscritte  nell'albo  e  che
  abbiano  ottenuto autorizzazione)). Nei trasporti internazionali il
  traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.
  4.  L'immatricolazione  di  rimorchi  e semirimorchi da parte delle
  imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al
  comma  3  e'  subordinata  al  rispetto del rapporto di non piu' di
  cinque   veicoli   rimorchiati   per   ciascun   veicolo  a  motore
  tecnicamente idoneo al loro traino.
  5.   Da   parte   di  ciascuna  impresa  iscritta  nell'albo  degli
  autotrasportatori  non  possono essere immatricolati veicoli di cui
  alla  lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla
  circolazione  stradale,  approvato  con  il  decreto del Presidente
  della  Repubblica  15  giugno  1959,  n. 393, in numero superiore a
  quello  dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso
  testo unico in disponibilita' della stessa impresa.
  6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in
  numero  superiore  a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5
  puo'  essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con
  decreti  del  Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme
  internazionali,  ovvero  tenendo  conto  di particolari tecniche di
  trasporto,  nonche'  con  decreti che recepiscano accordi economici
  collettivi  conclusi fra le associazioni piu' rappresentative degli
  autotrasportatori,  presenti  nel  comitato  centrale per l'albo, e
  dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
  7.  Il  Ministro  dei  trasporti,  sentito il comitato centrale per
  l'albo,  puo',  con  proprio  decreto,  prevedere  il  rilascio  di
  speciali  autorizzazioni  con limiti relativi alle cose oggetto del
  trasporto,  alla  portata,  alle caratteristiche ed all'impiego del
  veicolo, all'ambito territoriale ed alla validita' temporale.
  8.  Dell'autorizzazione  e  dei limiti a cui essa sia soggetta deve
  essere  fatta  menzione in apposito documento che deve accompagnare
  il trasporto.
  9.  Le  autorizzazioni  vengono rilasciate dagli uffici provinciali
  della  motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione alle
  imprese  che  abbiano  la  sede  nel territorio di competenza degli
  uffici  stessi  e  che  siano  iscritte  nell'albo  nazionale degli
  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi.  A  tal fine le
  suddette   imprese  allegano  alla  domanda  di  autorizzazione  il
  certificato di iscrizione all'albo.
  10.  Il  Ministro  dei  trasporti  adotta i provvedimenti necessari
  affinche'  l'offerta  del trasporto di merci su strada sia adeguata
  alla  domanda,  sentite  le  regioni  ed  il  comitato centrale per
  l'albo,  che  devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni.
  Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per
  l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".
  2.   Per   le   imprese   gia'   iscritte   all'albo,  titolari  di
  autorizzazioni  e  aventi in disponibilita' i relativi veicoli alla
  data  di  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto,  e' fatto obbligo di adeguare il proprio parco al rapporto
  di  cui  al  comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n.
  298,  come  sostituito  dal  precedente  comma 1, entro e non oltre
  ((tre  anni)) dalla medesima data, fatte salve le deroghe di cui al
  comma  6  dell'articolo  41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come
  sostituito dal precedente comma 1.
  ((2-bis. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data del 31 ottobre
1977  e  per le quali le imprese abbiano presentato entro la data del
30 settembre 1978 la domanda di conversione ai sensi dell'articolo 62
della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  sono  rinnovate  secondo la
procedura di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno
1974,  n.  298.  Le domande di rinnovo devono essere presentate entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione  del  presente  decreto.  Fino  alla data del rinnovo, le
autorizzazioni per le quali e' stata presentata la domanda conservano
validita'  a  tutti  gli  effetti.  Trascorsi  infruttuosamente  tali
termini,  l'efficacia  delle  autorizzazioni  rimane  sospesa  fino a
quando non si sia provveduto al loro rinnovo.
  2-ter.  L'ultimo periodo del penultimo comma dell'articolo 13 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, e' abrogato))