stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 (in G.U. 06/04/1987, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal:  6-4-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. L'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:
"Art. 41. (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa
((o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione))
. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.
4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.
6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.
8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.
9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.
10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinchè l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni.
Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".
2. Per le imprese già iscritte all'albo, titolari di autorizzazioni e aventi in disponibilità i relativi veicoli alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di adeguare il proprio parco al rapporto di cui al comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1, entro e non oltre
((tre anni))
dalla medesima data, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1.
((
2-bis. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data del 31 ottobre 1977 e per le quali le imprese abbiano presentato entro la data del 30 settembre 1978 la domanda di conversione ai sensi dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono rinnovate secondo la procedura di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Le domande di rinnovo devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data del rinnovo, le autorizzazioni per le quali è stata presentata la domanda conservano validità a tutti gli effetti. Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'efficacia delle autorizzazioni rimane sospesa fino a quando non si sia provveduto al loro rinnovo.
2-ter. L'ultimo periodo del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato
))