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DECRETO-LEGGE 1 marzo 1985, n. 44

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 (in G.U. 30/04/1985, n.101).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1985)
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Testo in vigore dal: 2-3-1986
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione
degli  oneri  sociali  e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di
adottare immediate misure in materia previdenziale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione  economica e per il
coordinamento della protezione civile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In  attesa  del riordino strutturale ed organico, anche ai fini
dell'armonizzazione  tra  i vari settori dei sistemi di finanziamento
degli  oneri  sociali,  i  termini  per  sgravi contributivi previsti
dall'articolo  1,  commi  1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n.
277,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 4 agosto 1984, n.
430, sono differiti al 31 maggio 1985. (2)
  2.  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in  corso alla data del 1
dicembre  1984  e  fermo  restando  il  termine di cui al comma 1, le
misure  degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge  21  gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni,
nella  legge  22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per
il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.
  3.  Le  riduzioni  contributive  a favore delle imprese commerciali
previste  dall'articolo  4,  comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983,  n.  638,  si  applicano, a decorrere dal 1 gennaio 1985, nella
misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il
personale femminile.
  4.   L'articolo   12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  va
interpretato  nel  senso  che  sono esclusi dalla base imponibile dei
contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati
al  Fondo  nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di
spedizione e delle agenzie marittime.
  5.  Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n.
156,  recante  provvidenze  in  favore  della  popolazione  di Ancona
colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, gia' prorogato al
31  dicembre  1984  dal  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  747,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18,
e' ulteriormente differito al 31 maggio 1985.
  6. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10
maggio  1982,  n. 251, gia' differito dall'articolo 23 della legge 27
dicembre  1983, n. 730, e' ulteriormente differito al 1 gennaio 1986.
((2))
  6-bis.  Il  secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' abrogato.
  6-ter.  Al  sesto  comma  dell'articolo  10 della legge 22 dicembre
1984,  n.  887,  le  parole:  "22.500 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "22.900 miliardi ".
  7.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente decreto,
valutato  in  lire  5.175  miliardi  nell'anno  1985,  in  lire 1.800
miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996,
si  provvede,  quanto  all'importo  di  lire 4.775 miliardi, mediante
corrispondente  riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1985,  all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi
di  malattia",  quanto  all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno
1987,  e  di  lire  700  miliardi  per il periodo 1988-1996, all'uopo
utilizzando  parzialmente  le proiezioni per l'anno 1987 e successivi
dell'accantonamento   "Interventi   straordinari   nel  Mezzogiorno",
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001
dello  stato  di  previsione  dello  stesso  Ministero del tesoro per
l'anno  1985,  e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per
l'anno  1985,  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento
iscritto  al  capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno 1985.
  8.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  D.L.  30  dicembre  1985,  n. 787, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che  il  termine  del  31  maggio  1985  previsto  dal presente comma
"relativo  allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo
unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni e integrazioni, e' differito fino a tutto il
periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  D.L.  30  dicembre  1985,  n. 787, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "in attesa che siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione
della  tariffa  dei  premi  dovuti  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, il termine di cui
all'articolo  1,  comma  6,  del  decreto-legge  1 marzo 1985, n. 44,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, e'
differito al 1 gennaio 1987".