LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1985)
Testo in vigore dal: 1-5-1985
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.

  Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli articoli 6, 7 e 8
della presente legge fino al 31 dicembre 1983 l'INAIL provvede con le
proprie disponibilita' di bilancio.
  Per  il  settore  industriale  con effetto dal 1 gennaio 1984 sara'
emanata  una  nuova  tariffa  dei  premi  che  considerera'  anche la
copertura degli oneri derivanti dalla presente legge. (1)((3))
  Per  il settore agricolo alla copertura degli oneri derivanti dalla
presente  legge  si  provvedera', a partire dal 1 gennaio 1984, per i
lavoratori  dipendenti con l'elevazione dal 3,50 per cento fino ad un
massimo  del  4,70  per  cento  della  misura  del  contributo di cui
all'articolo  4  della  legge 16 febbraio 1977, n. 37, da effettuarsi
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  del tesoro, su proposta del consiglio di
amministrazione  dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro
gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali.  Per  i
lavoratori  autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia
a partire dal 1 gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4
della  legge  16  febbraio  1977,  n.  37  cosi'  come modificato dal
decreto-legge  29  luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni,
con legge 26 settembre 1981, n. 537, verra' aumentata in relazione al
maggior  onere  derivante  dalla  presente  legge,  con  decreto  del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  su  proposta del consiglio di amministrazione
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
  Per  i  lavoratori  autonomi  e  concedenti  di terreni a colonia e
mezzadria,   ai   fini   della   copertura   degli   oneri  derivanti
dall'articolo  4  della  presente  legge,  la  quota capitaria di cui
all'articolo  7 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  e'
aumentata di lire 17.000 annue a decorrere dall'anno 1982.
  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  delle  norme  di cui agli
articoli  9  e 10 della presente legge fanno carico, rispettivamente,
ai  capitoli  4510  e  8312 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro.(2)
  Alla    copertura    degli    oneri   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo  11  della  presente legge si provvede con le modalita'
previste dall'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art.23) che: "Il
termine  di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio
1982, n. 251, e' differito al 1 gennaio 1985".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  26  settembre 1984, n. 624 ha disposto (con l'art. 1)che il
quinto  comma  del  presente articolo,e' sostituito con effetto dal 1
gennaio 1982.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  1 marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L.
26  aprile  1985, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che: "Il
termine  di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio
1982, n. 251, gia' differito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, e' ulteriormente differito al 1 gennaio 1986".