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LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1985)
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Testo in vigore dal:  1-5-1985
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Art. 13


Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge fino al 31 dicembre 1983 l'INAIL provvede con le proprie disponibilità di bilancio.
Per il settore industriale con effetto dal 1 gennaio 1984 sarà emanata una nuova tariffa dei premi che considererà anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge. (1)
((3))

Per il settore agricolo alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà, a partire dal 1 gennaio 1984, per i lavoratori dipendenti con l'elevazione dal 3,50 per cento fino ad un massimo del 4,70 per cento della misura del contributo di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia a partire dal 1 gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 così come modificato dal decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537, verrà aumentata in relazione al maggior onere derivante dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per i lavoratori autonomi e concedenti di terreni a colonia e mezzadria, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge, la quota capitaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è aumentata di lire 17.000 annue a decorrere dall'anno 1982.
Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico, rispettivamente, ai capitoli 4510 e 8312 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.(2)
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art.23) che: "Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è differito al 1 gennaio 1985".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 settembre 1984, n. 624 ha disposto (con l'art. 1)che il quinto comma del presente articolo,è sostituito con effetto dal 1 gennaio 1982.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che: "Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, già differito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente differito al 1 gennaio 1986".