LEGGE 2 maggio 1983, n. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
Testo in vigore dal: 1-5-1985
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16.

  Ai  datori  di  lavoro  con  aziende  o singole attivita' operative
ubicate  nel  territorio  del  comune di Ancona colpito dai movimenti
franosi  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo 1, relativamente al
personale   dipendente   ivi  occupato,  e'  concesso  l'esonero  dal
pagamento  dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi
di  paga  in  scadenza dopo il 13 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre
1983.
  L'esonero  di  chi  al  comma  precedente  e'  esteso  a favore dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli
artigiani e degli esercenti attivita' commerciali titolari di aziende
e rispettivi familiari che siano iscritti alle forme di assicurazioni
sociali   obbligatorie   previste  per  i  lavoratori  autonomi,  che
operavano alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di
Ancona colpito da movimenti franosi. (2)((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  29  dicembre  1983,  n. 747, convertito con modificazioni
dalla  L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto (con l'art. 6 comma 13)
che il termine del 31 dicembre 1983 previsto dal presente articolo e'
prorogato al 31 dicembre 1984.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L. 1 marzo 1985, n. 44, convertito con modificazioni dalla L.
26  aprile  1985,  n.  155  ha disposto (con l'art.1, comma 5) che il
termine  di  cui  al  presente articolo recante provvidenze in favore
della  popolazione  di  Ancona  colpita  dal movimento franoso del 13
dicembre  1982,  gia' prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge
29  dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge
27  febbraio  1984,  n.  18,  e' ulteriormente differito al 31 maggio
1985.