LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-1985
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.

  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1985, le misure dello sgravio contributivo di cui al secondo e quarto
comma  dell'articolo  59  del  testo  unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, sono stabilite,
rispettivamente,  nel  9,25  per  cento  e  nel 19,25 per cento delle
retribuzioni, restando conseguentemente determinate in 8,50 per cento
e  0,75  per  cento  le  misure  indicate al terzo comma del medesimo
articolo 59. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1
gennaio   1986   le   suddette  misure  sono  ulteriormente  ridotte,
rispettivamente,  all'8,50  per  cento  ed  al 18,50 per cento. Dalla
predetta data del 1 gennaio 1986 cessa di avere applicazione il terzo
comma del suddetto articolo 59.
  Per   l'anno  1985,  il  contributo  di  adeguamento  dovuto  dagli
artigiani,  dagli  esercenti  attivita' commerciali e dai coltivatori
diretti,  mezzadri  e  coloni resta confermato nella misura stabilita
per  l'anno  1984  ed  e'  soggetto  alla  variazione  annuale di cui
all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. E' altresi' dovuto
dagli  stessi  soggetti  un contributo capitario aggiuntivo in misura
annua  pari a quella stabilita per l'anno 1984 dall'articolo 4, comma
1,  del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
  In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano
confermate,  per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli articoli 2,
secondo  e  terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del
decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  791, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente
aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.
  Le  maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma
dell'articolo  14-sexies  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n.  33,  sono  prorogate  fino  al periodo di paga con scadenza al 31
dicembre 1985.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1985,  a modifica di quanto disposto
dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, le
somme  corrisposte  dall'Istituto  nazionale della previdenza sociale
(INPS) ai lavoratori interessati, a titolo di integrazione salariale,
sono  soggette all'atto della loro liquidazione alle vigenti ritenute
a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.L. 1 MARZO 1985, N. 44, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 1985, N. 155))
  Il  complesso  dei  trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per
l'anno 1985 in lire (( 22.900 miliardi )).
  Le   somme   corrisposte   a   titolo   di  pagamenti  di  bilancio
diminuiscono,   per  il  corrispondente  importo,  il  livello  delle
anticipazioni di tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio.
  Le   anticipazioni   di  tesoreria  di  cui  al  sesto  comma  sono
autorizzate senza oneri di interessi.
  La  misura del contributo annuo dovuto al Fondo sanitario nazionale
dall'INPS,  dall'INAIL e dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale
o  Tirrena ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e determinata:
    a)   per  l'anno  1984  incrementando  del  dieci  per  cento  il
contributo dovuto per l'anno 1983;
    b)  per  l'anno 1985 aumentando del sette per cento quello dovuto
per il 1984;
    c)  per  l'anno  1986  e  successivi  maggiorando  annualmente il
contributo  dovuto  per l'anno precedente di una aliquota percentuale
pari a quella prevista dal tasso d'inflazione programmato dal Governo
per l'anno cui il contributo stesso si riferisce.
  Per  gli  anni  dal  1979  al 1983 il contributo dovuto dalle Casse
marittime  di  cui  al precedente comma e' determinato con gli stessi
criteri  valevoli  per  la  determinazione  del  contributo  a carico
dell'INPS e dell'INAIL.
  Nell'anno  1985  gli stanziamenti per il pagamento delle pensioni a
favore dei minorati civili, di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381,
27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, iscritti ai capitoli
4288,   4289   e   4290  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno   comprendono   lire   2.500   miliardi  destinati  alla
regolazione  di pagamenti gia' effettuati e non ancora contabilizzati
a  bilancio.  Detto  importo  di  lire  2.500  miliardi  deve  essere
utilizzato, esclusivamente, per la predetta regolazione contabile.
  Sulle  restanti  disponibilita'  dei  capitoli di cui al precedente
comma fanno carico gli oneri per le pensioni in essere.
  Il  Ministro  dell'interno,  entro  novanta  giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  provvede,  con  proprio  decreto, di
concerto  con  il  Ministro  della  sanita',  sentite le associazioni
nazionali  degli enti locali, a stabilire criteri e modalita' per una
graduale  verifica,  da  completarsi  nell'arco  di un biennio, sulla
permanenza  dei  requisiti  richiesti  per l'ottenimento dei benefici
previsti  dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382,
e  30  marzo  1971, n. 118. Per i soggetti di cui alla legge 30 marzo
1971,  n.  118,  la  verifica  deve  essere effettuata sulla base dei
criteri  specificati  nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 25
luglio 1980, n. 18.
  A decorrere dal 1 gennaio 1985 i trattamenti ordinari e speciali di
disoccupazione  non  sono  cumulabili con i trattamenti pensionistici
diretti   a   carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti,  degli  ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi
dell'assicurazione  medesima  nonche'  delle  gestioni  speciali  dei
lavoratori autonomi.
  Per  i  periodi  nei quali il trattamento di pensione e' dovuto, ma
non   ancora   liquidato,   i   trattamenti  di  disoccupazione  sono
corrisposti   e  vengono  recuperati  mediante  conguaglio  in  unica
soluzione, in sede di liquidazione della pensione.
  E'   fatta   salva  in  ogni  caso  la  quota  del  trattamento  di
disoccupazione  eventualmente  eccedente  l'importo  del  trattamento
pensionistico.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1985  gli importi delle retribuzioni
convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere
commisurati  i  contributi  dovuti in favore degli addetti ai servizi
domestici  e  familiari,  sono  maggiorati  di  un  importo  pari  al
cinquanta   per  cento  delle  misure  vigenti  alla  data  predetta,
rivalutate  ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n.
895.