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LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-5-1985
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Art. 10


A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1985, le misure dello sgravio contributivo di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono stabilite, rispettivamente, nel 9,25 per cento e nel 19,25 per cento delle retribuzioni, restando conseguentemente determinate in 8,50 per cento e 0,75 per cento le misure indicate al terzo comma del medesimo articolo 59. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1986 le suddette misure sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, all'8,50 per cento ed al 18,50 per cento. Dalla predetta data del 1 gennaio 1986 cessa di avere applicazione il terzo comma del suddetto articolo 59.
Per l'anno 1985, il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1984 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. È altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quella stabilita per l'anno 1984 dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.
Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1985.
A decorrere dal 1 gennaio 1985, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, le somme corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai lavoratori interessati, a titolo di integrazione salariale, sono soggette all'atto della loro liquidazione alle vigenti ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 1 MARZO 1985, N. 44, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 1985, N. 155))

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1985 in lire
(( 22.900 miliardi ))
.
Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.
Le anticipazioni di tesoreria di cui al sesto comma sono autorizzate senza oneri di interessi.
La misura del contributo annuo dovuto al Fondo sanitario nazionale dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale o Tirrena ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e determinata:
a) per l'anno 1984 incrementando del dieci per cento il contributo dovuto per l'anno 1983;
b) per l'anno 1985 aumentando del sette per cento quello dovuto per il 1984;
c) per l'anno 1986 e successivi maggiorando annualmente il contributo dovuto per l'anno precedente di una aliquota percentuale pari a quella prevista dal tasso d'inflazione programmato dal Governo per l'anno cui il contributo stesso si riferisce.
Per gli anni dal 1979 al 1983 il contributo dovuto dalle Casse marittime di cui al precedente comma è determinato con gli stessi criteri valevoli per la determinazione del contributo a carico dell'INPS e dell'INAIL.
Nell'anno 1985 gli stanziamenti per il pagamento delle pensioni a favore dei minorati civili, di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno comprendono lire 2.500 miliardi destinati alla regolazione di pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati a bilancio. Detto importo di lire 2.500 miliardi deve essere utilizzato, esclusivamente, per la predetta regolazione contabile.
Sulle restanti disponibilità dei capitoli di cui al precedente comma fanno carico gli oneri per le pensioni in essere.
Il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le associazioni nazionali degli enti locali, a stabilire criteri e modalità per una graduale verifica, da completarsi nell'arco di un biennio, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118. Per i soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, la verifica deve essere effettuata sulla base dei criteri specificati nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 18.
A decorrere dal 1 gennaio 1985 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto, ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.
È fatta salva in ogni caso la quota del trattamento di disoccupazione eventualmente eccedente l'importo del trattamento pensionistico.
A decorrere dal 1 gennaio 1985 gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari, sono maggiorati di un importo pari al cinquanta per cento delle misure vigenti alla data predetta, rivalutate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.