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DECRETO-LEGGE 1 marzo 1985, n. 44

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 (in G.U. 30/04/1985, n.101).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1985)
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Testo in vigore dal:  2-3-1985 al: 30-4-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di adottare immediate misure in materia previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 7,15 punti per il personale femminile.
3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 7,65 punti per il personale femminile.
4. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
5. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.
6. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, già differito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente differito al 1 gennaio 1986.
7. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 4.775 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-96, si provvede, quanto all'anzidetto importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", e quanto al restante importo di lire 1.800 miliardi, per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-96, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.