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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1976, n. 784

Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1977)
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Testo in vigore dal: 18-1-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Visto  il  decreto-legge  30  gennaio  1976,  n. 8, convertito, con
modifiche, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;
  Ritenuta  la  necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo
comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e
correttive  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   605,   concernente  disposizioni  relative  all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605,  recante  disposizioni  relative  all'anagrafe  tributaria  e al
codice  fiscale  dei  contribuenti,  modificato  con  il  decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691 e con il decreto
del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, e' sostituito
dal seguente:
  Art.  1 - Compiti dell'anagrafe tributaria. - L'anagrafe tributaria
raccoglie  e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti
dalle   dichiarazioni   e   dalle   denunce  presentate  agli  uffici
dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonche'
i  dati  e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini
tributari.
  I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti
dal  Ministro  per  le  finanze  preposti  agli  accertamenti  ed  ai
controlli  relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare,
ai  fini della valutazione della complessiva capacita' contributiva e
degli  adempimenti  consequenziali di rettifica delle dichiarazioni e
di  accertamento,  all'ufficio  distrettuale  delle imposte nella cui
circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.
  Sulla  base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede
alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.
  Art. 2 - Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni. - Sono
iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione
stabilito  con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  le persone
fisiche,  le  persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre
organizzazioni  di persone o di beni prive di personalita' giuridica,
alle  quali  si  riferiscono  i  dati  e le notizie raccolti ai sensi
dell'art.  1,  o  che  abbiano richiesto l'attribuzione del numero di
codice fiscale a norma dell'art. 3.
  Le  modalita'  per  la  cancellazione  dall'anagrafe tributaria dei
soggetti  estinti  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro per le
finanze.
  Art. 3 - Attribuzione del numero di codice fiscale. - Ogni soggetto
obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli
atti   di   cui   al  successivo  art.  6  e'  tenuto  a  richiederne
l'attribuzione a norma dell'art. 4.
  Il  numero  di  codice  fiscale puo' essere attribuito d'ufficio ai
soggetti  per  i  quali  l'amministrazione  finanziaria  dispone  dei
necessari elementi di identificazione.
  L'amministrazione  finanziaria  puo'  assegnare,  sia  nel  caso di
attribuzione  a  domanda  che  d'ufficio, un numero di codice fiscale
provvisorio  da  valere a tutti gli effetti del presente decreto. Nel
caso   di   attribuzione  d'ufficio  del  numero  di  codice  fiscale
provvisorio,   il   soggetto   interessato   e'   tenuto  a  chiedere
l'attribuzione  del  numero  di  codice  fiscale  definitivo  a norma
dell'art.  4  entro  sei  mesi  dalla data di emissione del numero di
codice fiscale provvisorio.
  Con  decreto  del  Ministro per le finanze sono indicati gli uffici
competenti  ad  attribuire  il  numero  di  codice  fiscale  e quelli
abilitati  a  ricevere  le  domande  e sono stabilite le modalita' di
presentazione delle domande medesime.
  Art. 4 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale. - La
domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in
carta  libera  ed in conformita' al modello stabilito con decreto del
Ministro  per  le  finanze,  deve  essere  sottoscritta  dal soggetto
richiedente  o  da  chi  ne  ha  la  rappresentanza  e  deve comunque
indicare:
    a)  per  le  persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la
data  di  nascita,  il  sesso,  la  residenza e, se diverso, anche il
domicilio fiscale, l'attivita' esercitata, l'eventuale ditta;
    b)   per  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la  natura
giuridica,  la  denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede
legale  o,  in  mancanza,  quella  effettiva,  il  domicilio fiscale,
l'attivita'   esercitata.  Per  le  societa',  associazioni  o  altre
organizzazioni  senza  personalita'  giuridica, devono essere inoltre
indicati  gli  elementi  di  cui alla lettera a) per almeno una delle
persone che ne hanno la rappresentanza.
  Nell'indicazione  della  residenza,  della  sede  e  del  domicilio
fiscale devono essere specificati la via e il numero civico.
  Qualora  intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche
o  modificazioni  relative  al  nome, cognome, sesso, luogo e data di
nascita  di  persone  fisiche alle quali sia gia' stato attribuito il
numero  di  codice  fiscale queste debbono richiedere, entro sei mesi
dalla  data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice
fiscale  corrispondente  ai  nuovi  elementi  di  identificazione. Il
numero  di  codice  fiscale precedentemente attribuito ha a tutti gli
effetti  validita'  di  numero  di  codice fiscale provvisorio. Nella
domanda  deve  essere  indicato  anche  il  numero  di codice fiscale
precedentemente attribuito.
  Art. 5 - Comunicazione del numero di codice fiscale. - Il numero di
codice  fiscale,  attribuito  d'ufficio  o  su  domanda, e' portato a
conoscenza    del    soggetto    mediante    apposita   comunicazione
dell'amministrazione finanziaria.
  Nella   comunicazione   devono  essere  indicati  gli  elementi  di
identificazione  del  soggetto.  Se  manca o e' errato taluno di tali
elementi,  il  soggetto  e'  tenuto  a  presentare  domanda, ai sensi
dell'art. 4, entro sei mesi dalla data della comunicazione, indicando
il  numero  di  codice  fiscale precedentemente attribuito. Fino alla
data di comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, quello
precedentemente  attribuito  ha validita' di numero di codice fiscale
provvisorio.
  Qualora  ad  un medesimo soggetto pervengano piu' comunicazioni del
numero  di  codice  fiscale, il soggetto stesso e' tenuto ad usare il
numero  di codice fiscale indicato nella comunicazione emessa in data
piu' recente.
  Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalita'
della   comunicazione  del  numero  di  codice  fiscale,  nonche'  le
modalita' per la richiesta di duplicati della comunicazione stessa.
  Art.  6  -  Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice
fiscale.  -  Il  numero  di  codice  fiscale deve essere indicato nei
seguenti atti:
    a)  fatture  e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme
concernenti    l'imposta    sul    valore   aggiunto,   relativamente
all'emittente;
    b)  atti  da  registrare in termine fisso e relative richieste di
registrazione,   esclusi   quelli   degli   organi   giurisdizionali,
relativamente   ai   soggetti  destinatari  degli  effetti  giuridici
immediati  dell'atto. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di
codice  fiscale negli atti pubblici formati e nelle scritture private
autenticate prima del 1 gennaio 1978, nonche' nelle scritture private
non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data;
    c)  comunicazioni  allo  schedario  generale dei titoli azionari,
relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in
esse indicati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice
fiscale  nelle  comunicazioni  allo  schedario  generale  dei  titoli
azionari  che  concernono  pagamenti  di dividendi o altre operazioni
effettuati anteriormente al 1 gennaio 1978;
    d)  dichiarazioni  dei  redditi  previste dalle norme concernenti
l'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, l'imposta sul reddito
delle  persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le
dichiarazioni  dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le
ritenute  alla  fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti
da  cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati
in  elenchi  nominativi  la  cui  allegazione  e' prescritta da leggi
tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta  e  nei  relativi  certificati, l'indicazione del numero di
codice  fiscale  e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata
la  ritenuta  alla  fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del
numero   di  codice  fiscale  nelle  dichiarazioni  annuali  ai  fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e' limitata alle
persone  che  hanno  redditi  propri; richieste di attestazione della
posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli
uffici  finanziari,  limitatamente  alle  persone  che  hanno redditi
propri.  Nelle  dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei
certificati  e  negli  elenchi non e' obbligatoria la indicazione del
numero  di  codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i
soggetti  da  cui  provengono  e'  cessato anteriormente al 1 gennaio
1978;
    distinte  e bollettini di conto corrente postale per i versamenti
diretti  alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui
redditi,  relativamente  ai  soggetti da cui provengono i versamenti;
bollettini  di  conto corrente postale per il pagamento delle imposte
dirette  iscritte  a  ruolo,  relativamente  ai  soggetti  tenuti  al
pagamento;  atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art.
17  della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di
pagamento   rilasciate   dalle  aziende  delegate,  relativamente  ai
soggetti deleganti;
    atti  e  comunicazioni  da inviare agli uffici distrettuali delle
imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, relativamente ai soggetti in
essi  indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai
soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di
codice  fiscale  nelle  note  di voltura per le quali le domande sono
state  presentate  anteriormente  al  1 gennaio 1978; dichiarazioni e
relativi  allegati,  con  esclusione  delle  dichiarazioni periodiche
diverse  dalle  annuali,  da presentare agli effetti dell'imposta sul
valore  aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli
altri soggetti in essi indicati.
  Non  e'  obbligatoria,  negli  elenchi  nominativi da allegare alle
dichiarazioni  annuali  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto,
l'indicazione  del  numero  di  codice  fiscale dei contraenti per le
operazioni   effettuate,   ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al
1  gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad
enti  delegati  dal  Ministero  delle finanze all'accertamento e alla
riscossione  dei  tributi,  relativamente  ai  soggetti  tenuti  alla
compilazione  dei documenti; denunce di successione, relativamente al
dante  causa  ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione
del  numero  di  codice  fiscale  del  dante  causa  se il decesso e'
avvenuto  anteriormente al 1 gennaio 1978; dichiarazioni decennali da
presentare  ai  sensi  dell'art.  18,  sesto  comma,  del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai
soggetti interessati;
  e)  domande  per  autorizzazioni  a produrre e mettere in commercio
specialita'  medicinali,  alimenti  per  la  prima infanzia, prodotti
dietetici,  prodotti  chimici usati in medicina, preparati galenici e
presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio
di  stabilimenti  di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o
di  bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di
stabilimenti  termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o
fisiche;  domande  per  autorizzazioni  o licenze per l'esercizio del
commercio;  domande  per  licenze  di  importazione delle armi non da
guerra  e  loro  parti;  domande  per  licenze di pubblico esercizio;
domande   per   licenze   di   esercizio   delle  arti  tipografiche,
litografiche  o  fotografiche; domande per licenze di esercizio delle
investigazioni  o  ricerche per la raccolta di informazioni per conto
di   privati;   domande  per  licenze  di  esercizio  di  rimessa  di
autoveicoli   o  di  vetture;  domande  per  licenze  di  produzione,
commercio  o  mediazione  di  oggetti  e metalli preziosi; domande di
brevetti  per  invenzioni  industriali  e  per  modelli  di utilita';
domande  per  concessioni  di aree pubbliche; domande per concessione
del  permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la
ricerca,  estrazione  ed  utilizzazione di acque sotterranee; domande
per   licenze,   autorizzazioni   e  concessioni  per  i  servizi  di
autotrasporto  di  merci,  per  servizi  pubblici automobilistici per
viaggiatori,  bagagli  e  pacchi  agricoli;  domande  per concessioni
all'apertura  ed  al funzionamento di scuole non statali; domande per
altre  autorizzazioni,  concessioni  e licenze che il Ministro per le
finanze  ha  facolta'  di  indicare  con  proprio decreto entro il 31
ottobre  di  ciascun  anno  con  efficacia  a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo;
  f)  domande  di  iscrizione nei registri delle camere di commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  e  negli  albi, registri ed
elenchi  per  l'esercizio  di  attivita' professionali ((e)) di altre
attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati;
  g)  atti  emessi  da  uffici  pubblici  riguardanti le concessioni,
autorizzazioni   e   licenze  di  cui  alla  precedente  lettera  e),
relativamente   ai   soggetti   beneficiari.   Non   e'  obbligatoria
l'indicazione  del  numero  di  codice  fiscale  negli atti emessi in
dipendenza di domande presentate prima del 1 gennaio 1978.
  I  soggetti  tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri
soggetti  hanno  diritto,  a richiesta, di riceverne da questi ultimi
comunicazione per iscritto.
  Qualora  l'indicazione  del  numero  di  codice fiscale debba esser
fatta  nelle  comunicazioni  di  cui  alla  lettera c) del precedente
comma,   i   soggetti   tenuti   ad   indicarlo   possono  sospendere
l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a
quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi.
  Per  gli  atti  soggetti  a registrazione in caso d'uso deve essere
indicato,  nella  richiesta  di  registrazione,  il  numero di codice
fiscale  del  soggetto  o  dei  soggetti  destinatari  degli  effetti
giuridici immediati dell'atto.
  Con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze  saranno stabilite le
modalita' di compilazione delle richieste di registrazione.
  Art.  7  -  Comunicazioni  all'anagrafe  tributaria.  -  Gli uffici
pubblici  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria  i  dati  e le
notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6.
  Le  camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli
ordini  professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta
di  albi,  registri  ed  elenchi  di  cui alla lettera f) dell'art. 6
devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e
cancellazioni.
  I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche,
che  non  siano  tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le
notizie  previste  dall'art.  35  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  devono
comunicare  all'anagrafe  tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta
estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione
o fusione.
  Le  altre  comunicazioni  di cui al presente articolo devono essere
eseguite  entro  il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti
emessi  ed  alle  iscrizioni,  variazioni e cancellazioni intervenute
nell'anno precedente.
  Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti commi devono indicare il
numero  di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si
riferiscono  e  devono  essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione
e'  sottoscritta  dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il
provvedimento.
  Le  modalita'  delle  comunicazioni  sono stabilite con decreto del
Ministro per le finanze.
  Art.  8  - Poteri dell'anagrafe tributaria. - L'anagrafe tributaria
puo'  inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  e  puo' richiedere la presentazione di
allegati  alle  dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in
conformita'  a  modelli  stabiliti  con  decreto  del Ministro per le
finanze,  allo  scopo  di  acquisire  o  verificare  gli  elementi di
identificazione  necessari  per  l'attribuzione  del numero di codice
fiscale  e  tutti  gli  altri  elementi  contenuti  nelle  domande di
attribuzione di cui al precedente art. 4.
  Il  questionario,  debitamente  compilato  e  firmato,  deve essere
restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
  L'anagrafe  tributaria  vigila  sull'osservanza  degli  obblighi di
comunicazione   previsti  dal  presente  decreto  e  puo'  richiedere
integrazioni   e  chiarimenti  ai  soggetti  che  hanno  eseguito  le
comunicazioni stesse.
  Art.  9  -  Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni. - I
comuni  possono  segnalare  all'anagrafe  tributaria  dati e notizie,
desunti  da  fatti  certi, indicativi di capacita' contributiva delle
persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono
beni o vi svolgono attivita' economica.
  I  comuni possono altresi' segnalare all'anagrafe tributaria dati e
notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti,
operanti od aventi beni nei rispettivi territori.
  Nelle segnalazioni deve essere indicato il numero di codice fiscale
dei  soggetti ai quali i dati e le notizie si riferiscono. Qualora il
numero  di  codice  fiscale  non  sia  noto  al comune, devono essere
indicati,  per  ciascun  soggetto, gli elementi di cui al primo comma
dell'art. 4.
  Le  modalita'  e  i  termini  delle segnalazioni sono stabiliti con
decreto del Ministro per le finanze.
  Art.  10  -  Comunicazioni  all'anagrafe  tributaria da parte degli
organi  dipendenti  dal  Ministro  per  le finanze. - Con decreto del
Ministro  per le finanze sono determinati i dati e le notizie che gli
organi  dipendenti  devono trasmettere all'anagrafe tributaria e sono
stabiliti le modalita' e i termini per le predette comunicazioni.
  Art.  11  -  Indicazione  del  numero  di codice fiscale negli atti
pubblici  e  nelle  scritture  private.  -  Il pubblico ufficiale che
redige  o  autentica  atti nei quali, in base alle norme del presente
decreto,  deve  essere  indicato  il  numero  di  codice  fiscale  di
determinati soggetti e' tenuto a richiederlo agli interessati.
  Qualora   i   soggetti  interessati  dichiarino  di  non  essere  a
conoscenza   del  proprio  numero  di  codice  fiscale,  il  pubblico
ufficiale   deve  farne  menzione  nell'atto  o  nell'autenticazione,
indicando  gli  elementi  previsti dal primo comma dell'art. 4, salva
l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13.
  Per  gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6, le parti o i loro
rappresentanti,  qualora  non siano a conoscenza del numero di codice
fiscale   di  altri  soggetti  destinatari  degli  effetti  giuridici
dell'atto,  debbono  fornire  al  pubblico ufficiale o indicare nella
scrittura  privata  i  dati  previsti  dal  primo  comma  dell'art. 4
relativi a tali altri soggetti.
  Art.  12  -  Irricevibilita'  e  inefficacia  di  domande e di atti
presentati ad uffici pubblici. - Le domande di cui alle lettere e) ed
f) dell'art. 6 sono irricevibili se non recano indicazione del numero
di  codice fiscale e degli elementi di cui al primo comma dell'art. 4
dei soggetti interessati.
  Le  concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera
g)  dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del
numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari.
  Art.  13  -  Sanzioni. - A carico del soggetto che richiede piu' di
una  volta  l'attribuzione del numero di codice fiscale, salvo i casi
in  cui  cio'  sia  espressamente  previsto  dal presente decreto, si
applica  la  pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione.
In caso di recidiva la pena pecuniaria e' raddoppiata.
  A carico del soggetto che non richiede l'attribuzione del numero di
codice  fiscale entro i termini previsti dagli articoli 3, 4, 5, 17 e
19,   si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire  diecimila  a  lire
cinquantamila.
  L'omessa  o  inesatta  indicazione  del  proprio  numero  di codice
fiscale  negli  atti indicati nel precedente articolo 6 e' punita con
la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione. La stessa
pena  si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice
fiscale provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero di
codice  fiscale definitivo, ovvero il numero di codice fiscale emesso
in  data  meno  recente  nel caso di piu' comunicazioni del numero di
codice fiscale allo stesso soggetto.
  L'omessa indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti
e'  punita,  a  carico  del  soggetto  o  dei  soggetti  obbligati ad
indicarlo:
    per  gli  atti di cui all'art. 6, primo comma, lettera c), con la
pena  pecuniaria  da  lire  cinquantamila  a lire un milione per ogni
nominativo;
    per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettere b) d) e g) e
terzo  comma,  con  la  pena  pecuniaria  da  lire  cinquemila a lire
centomila per ogni nominativo, con un massimo di lire dieci milioni.
  L'inesatta  indicazione  del  numero  di  codice  fiscale  di altri
soggetti  e'  punita con la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire
centomila  per ogni nominativo, con un massimo di lire dieci milioni,
a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo.
  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al secondo comma
dell'art.  6,  le  sanzioni  previste  nei precedenti quarto e quinto
comma  si applicano a carico del soggetto che ha omesso di comunicare
il  proprio  numero  di codice fiscale ovvero che lo ha comunicato in
modo inesatto.
  A  carico  del soggetto che non presenta, entro il termine previsto
dal terzo comma dell'art. 21, la richiesta di integrazione degli atti
o  delle  iscrizioni  ivi  indicati, si applica la pena pecuniaria da
lire cinquantamila a lire un milione.
  In caso di omissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 e dal
terzo  comma  dell'art.  16  si  applica, a carico del soggetto o dei
soggetti   tenuti  a  sottoscriverle,  la  pena  pecuniaria  da  lire
cinquantamila   a  lire  dieci  milioni.  Se  le  comunicazioni  sono
incomplete  o  inesatte,  si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
cinquemila a lire centomila per ciascuna omissione o inesattezza.
  A  carico  del  pubblico  ufficiale  che  non  ottempera  a  quanto
stabilito  dall'art.  11  si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
ventimila a lire centomila.
  Chi non restituisce il questionario o non compila gli allegati alle
dichiarazioni dei redditi o dell'IVA indicati all'art. 8 o li produce
con  dati  incompleti o inesatti, e' punito con la pena pecuniaria da
lire  ventimila  a lire centomila. Chi restituisce il questionario di
cui  all'art.  8  oltre  il  termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento e' punito con la pena pecuniaria da lire diecimila a lire
cinquantamila.
  Ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto
non  espressamente  prevista e' punita con la pena pecuniaria da lire
diecimila a lire cinquantamila.
  Art.  14  -  Applicazione  delle  sanzioni.  -  Le  pene pecuniarie
previste dal presente decreto sono applicate, secondo le disposizioni
della  legge  7  gennaio 1929, n. 4, dall'intendente di finanza della
provincia  nel  cui territorio ha il domicilio fiscale l'autore della
violazione.
  Gli  organi  dipendenti  dal  Ministro  per  le finanze, in caso di
violazione  delle  norme  del  presente  decreto,  redigono  processo
verbale  e  lo  trasmettono  all'intendente  di finanza competente ai
sensi del precedente comma.
  Art.  15  -  Segreto  d'ufficio.  -  I  dati  e le notizie raccolti
dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
  Il  Ministero delle finanze ha facolta' di rendere pubbliche, senza
riferimenti  nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati
di cui al comma precedente.

                     NORME TRANSITORIE E FINALI

  Art.  16  -  Comunicazioni  all'anagrafe  tributaria.  -  La  prima
comunicazione  di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  7 sara' eseguita
relativamente  alle  estinzioni od alle operazioni di trasformazione,
concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1 gennaio 1978.
  La  prima  comunicazione  di  cui al quarto comma dell'art. 7 sara'
eseguita  entro  il  30 giugno 1979 relativamente agli atti emessi ed
alle  iscrizioni,  modificazioni  e  cancellazioni  intervenute dal 1
gennaio al 31 dicembre 1978.
  Le  camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli
ordini  professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta
degli  albi,  registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6,
nonche'  gli  uffici  pubblici  di  cui  alla lettera g) dello stesso
articolo,  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria,  entro il 31
dicembre  1980  e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
per  le  finanze,  i  dati  e  le  notizie  riguardanti gli atti e le
iscrizioni previsti nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per
i quali l'integrazione ivi prescritta non e' stata richiesta.
  Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13.
  Art. 17. - Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione
dei  redditi,  modello 740, conseguiti nell'anno 1974, con esclusione
di  quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri, e che entro il
31  gennaio  1977  non riceveranno comunicazione del numero di codice
fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione,
entro  il  trentesimo  giorno  precedente  quello  stabilito  per  la
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi posseduti nell'anno
1976,  all'ufficio  distrettuale delle imposte dirette al quale hanno
presentato  la  dichiarazione  dei redditi conseguiti nello anno 1974
ovvero,  per  coloro  che  l'hanno  presentata  ad  uffici soppressi,
all'ufficio distrettuale che ne ha assorbito i compiti.
  Le  persone  fisiche  che  hanno  presentato  la  dichiarazione dei
redditi,  modello  740,  conseguiti  nell'anno  1975  in  qualita' di
dichiaranti  ed  i  loro  figli minori possessori di reddito proprio,
nonche'  le  persone  fisiche  che  hanno  presentato  il modello 101
sostitutivo  della  dichiarazione  per i redditi conseguiti nell'anno
1975, che entro il 30 settembre 1977 non riceveranno la comunicazione
del  numero  di  codice  fiscale, sono tenute a presentare l'apposita
domanda  di  attribuzione,  entro  il  30  novembre 1977, all'ufficio
distrettuale  delle  imposte  dirette  al  quale  hanno presentato la
dichiarazione  dei redditi conseguiti nell'anno 1975 o il certificato
sostitutivo,  ovvero,  per  coloro  che li hanno presentati ad uffici
soppressi, all'ufficio distrettuale che ne ha assorbito i compiti.
  Le  persone fisiche obbligate alla indicazione del numero di codice
fiscale,  alle  quali  l'amministrazione  finanziaria  non  lo  avra'
comunicato entro il 30 novembre 1977, salvo quanto previsto nei commi
precedenti, sono tenute a richiederne l'attribuzione, a decorrere dal
1  dicembre  1977,  ad  uno  degli  uffici distrettuali delle imposte
dirette  indicati  nella  tabella C annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.
  Art.  18. - Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che siano,
entro  il  31  dicembre  1976, in possesso del numero di partita IVA,
tale  numero  ha  a  tutti  gli effetti validita' di numero di codice
fiscale,  fino a quando l'amministrazione provvedera' a comunicare il
numero di codice fiscale medesimo.
  Per  i soggetti diversi dalle persone fisiche in possesso, entro il
31  dicembre  1976, di piu' di un numero di partita IVA, ha validita'
di numero di codice fiscale l'ultimo numero di partita IVA attribuito
o,  nel  caso di attribuzione contemporanea di piu' numeri di partita
IVA, quello a valore numerico piu' elevato.
  I   soggetti   diversi   dalle   persone   fisiche  obbligati  alla
presentazione  delle  dichiarazioni  IVA,  che non siano, entro il 31
dicembre  1976,  in possesso del numero di partita IVA, sono tenuti a
richiedere  l'attribuzione  del numero di codice fiscale, a decorrere
dal  1 gennaio 1977, all'ufficio IVA competente ai sensi dell'art. 40
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  I  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  non  obbligati alla
presentazione  delle  dichiarazioni IVA ma obbligati alla indicazione
del  numero di codice fiscale, ai quali l'amministrazione finanziaria
non  lo  avra'  comunicato  entro  il 31 dicembre 1976, sono tenuti a
richiederne   l'attribuzione,   a   decorrere  dal  1  gennaio  1977,
all'ufficio    distrettuale   delle   imposte   dirette   nella   cui
circoscrizione hanno il domicilio fiscale.
  Art.  19.  -  Nella  prima  applicazione  del  presente decreto, il
termine  di  sei  mesi  previsto  dagli  articoli  3,  4  e  5 per la
presentazione  della  domanda  di  attribuzione  del numero di codice
fiscale  definitivo  decorre dal 1 luglio 1978 anziche' dalla data di
emissione  del numero di codice fiscale provvisorio, ovvero, nel caso
di  rettifiche  o modificazioni previste dal terzo comma dell'art. 4,
dalla data di efficacia legale delle stesse.
  Art.  20.  -  Fino  a  quando  non sara' diversamente stabilito con
decreto  del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del
sistema   informativo  del  Ministero  delle  finanze,  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare gli estremi dei
contratti  di  appalto  e  di  somministrazione  in  qualsiasi  forma
conclusi,  indicando  le  generalita'  ed  il  domicilio  fiscale dei
contraenti  e  l'ammontare  dei  corrispettivi. La comunicazione deve
essere  fatta  all'ufficio  delle imposte del domicilio fiscale della
parte  contraente entro novanta giorni dalla registrazione ovvero, se
questa non sia necessaria, dalla conclusione del contratto.
  Fino  a  quando  non  sara'  diversamente stabilito con decreto del
Ministro  per  le  finanze  in  relazione all'attivazione del sistema
informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni
che  corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a
ritenuta  di  acconto  ai  sensi  del  secondo comma dell'art. 28 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
devono  comunicare  all'ufficio  delle  imposte del domicilio fiscale
dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti
e  l'importo  delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere
fatta  entro  il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme
corrisposte nell'anno precedente.
  Le  comunicazioni  previste  dal  secondo  comma dell'art. 7 devono
essere  effettuate,  fino  al  31  dicembre  1977,  all'ufficio delle
imposte  nella  cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli
altri  enti  ed  uffici  preposti  alla  tenuta  di albi, registri ed
elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6.
  Art.  21  - Indicazione del numero di codice fiscale. - A decorrere
dal  1  gennaio  1977  sulla dichiarazione da presentare agli effetti
delle  imposte  sul  reddito  e dal 1 luglio 1977 sulle dichiarazioni
annuali  da  presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:
    a)  dalle  persone  fisiche che hanno presentato la dichiarazione
dei  redditi  posseduti  nell'anno 1974, escluse le persone che hanno
presentato  il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i
cui redditi sono stati imputati ad altri;
    b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
  Per  tutti gli atti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6 del
presente decreto e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le
suddette  disposizioni,  l'obbligo  della  indicazione  del numero di
codice fiscale ha effetto dal 1 gennaio 1978.
  Gli  atti  di  cui alla lettera g) dell'art. 6 emessi anteriormente
alla  data  di  cui  al precedente comma, e le iscrizioni di cui alla
lettera  f)  dell'art.  6  eseguite  in  base  a  domande  presentate
anteriormente alla data di cui al precedente comma, che alla predetta
data  esplichino  ancora  i  loro effetti, devono essere integrati su
richiesta  dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 30 giugno
1979,  con  la  indicazione  del numero di codice fiscale. In caso di
mancata richiesta si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13
e  gli atti e le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a
tutti gli effetti.