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LEGGE 29 gennaio 1975, n. 5

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

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Testo in vigore dal: 15-2-1975
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  decreto-legge   14   dicembre   1974,   n.   657,   concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  Nell'articolo 1, primo comma; le parole: "e  per  l'ambiente"  sono
sostituite con le altre: "e ambientali"; 
  al terzo comma, sono soppresse le parole: "e archivi di Stato". 
  Nell'articolo 2, secondo comma, la lettera b) e' sostituita con  la
seguente: 
  "b) le attribuzioni spettanti alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonche' quelle
della divisione la (editoria libraria e diffusione della cultura) dei
servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e
scientifica di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 14 maggio 1973"; 
  al secondo comma, e' aggiunta in fine la seguente lettera: 
  "c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in  materia
di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come
eccezione alla  consultabilita'  dall'articolo  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409"; 
  nel terzo comma, le parole: "ed alla Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri"  sono  sostituite  con  le  altre:  "alla  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura il
miglior coordinamento con le finalita' proprie del Ministero"; 
  al quinto comma, le parole: "e per l'ambiente", sono sostituite con
le altre: "e ambientali"; 
  e' aggiunto in fine il seguente comma: 
  "Le definizioni: Ministero e Ministro per la  pubblica  istruzione,
Presidenza e Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministero  e
Ministro per l'interno,  contenute  in  provvedimenti  legislativi  e
regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento operato
dal  presente  decreto-legge  sono  sostituite  con  la   definizione
"Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali"". 
  Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma, sono sostituiti con i
seguenti: 
  "Le Direzioni generali  delle  antichita'  e  belle  arti  e  delle
accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli organi
periferici del Ministero della  pubblica  istruzione  operanti  nelle
materie indicate nell'articolo 2, i servizi relativi  alla  discoteca
di Stato e alla divisione 1ª dei servizi  informazioni  e  proprieta'
letteraria,  artistica  e  scientifica  presso  la   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, nonche' gli archivi  di  Stato  di  cui  alla
lettera c) del precedente articolo  2,  che  vengono  organizzati  in
Direzione generale sostitutiva dell'attuale Direzione generale,  sono
trasferiti alle dipendenze del Ministero, che  potra'  continuare  ad
utilizzare le attuali sedi. 
  Il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, il  Consiglio
superiore delle accademie  e  biblioteche  e  gli  organi  collegiali
previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre
1963, n. 1409, mantenendo  ferme  le  attuali  competenze,  diventano
organi del Ministero. La loro attuale composizione e' prorogata  fino
alla   emanazione   delle   norme   delegate   relative   alla   loro
ristrutturazione. 
  Le competenze degli organi  collegiali  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,  restano
attribuite al Ministro per l'interno per quanto riguarda gli atti  di
archivio considerati come  eccezione  alla  consultabilita'  in  base
all'articolo  21  del  sopra  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica". 
  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: 
  "Sono trasferiti al Ministero i ruoli di cui alle  tabelle  B  e  C
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
283, nonche' ai quadri E e F della tabella IX allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con  gli  aumenti
previsti all'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica
20 settembre 1973, n. 1186, con le modifiche apportate dalla  tabella
(parte I) annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
gennaio 1972, n. 3. E' inoltre  trasferito  il  personale  dei  ruoli
degli archivi di Stato di cui alla lettera c) del precedente articolo
2, salvo un contingente da determinarsi con decreto interministeriale
tra le due amministrazioni interessate, che restera'  temporaneamente
comandato di diritto al Ministero dell'interno fino  alla  definitiva
riorganizzazione dei servizi relativi alla competenza  dal  Ministero
stesso conservata. 
  E' costituito il consiglio di  amministrazione  del  Ministero  che
esercita le attribuzioni previste dall'articolo 146 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni. 
  Fino   all'emanazione   del   regolamento   per   l'elezione    dei
rappresentanti del personale, questi sono nominati con  la  procedura
prevista dall'articolo 7, lettera d), della legge 18 marzo  1968,  n.
249. 
  Sono costituite  altresi'  le  commissioni  di  disciplina  per  il
personale ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  nonche'  dell'articolo  48  della
legge 5 marzo 1961, n. 90. 
  Fino a che non sara' provveduto all'emanazione delle norme delegate
relative  alla  definizione  del  Ministero,  alla  disciplina  della
struttura degli uffici e degli organi collegiali e  all'inquadramento
e caratterizzazione dei dipendenti, il  restante  personale  comunque
assegnato alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  agli
uffici indicati nel primo comma del  precedente  articolo  3  e  alle
segreterie degli organi  indicati  nel  secondo  comma  dello  stesso
articolo, e' di diritto collocato in posizione di comando  presso  il
Ministero. 
  Il personale di cui al comma precedente continua ad  esercitare  le
funzioni attualmente attribuite e conserva il  trattamento  economico
inerente alla qualifica; ha diritto alla progressione di carriera nei
ruoli di appartenenza; il  predetto  personale  rimane  collocato  in
posizione di comando presso il Ministero nei limiti  del  contingente
in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
contingente che sara' in ogni caso assicurato. 
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta
proposta dei Ministri  interessati,  i  suddetti  dipendenti  possono
essere restituiti al Ministero di  appartenenza  previa  sostituzione
nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di  pari
carriera e qualifica. 
  In relazione  a  particolari  esigenze,  il  Ministro  per  i  beni
culturali e ambientali e autorizzato a conferire, di concerto con  il
Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali  ad  esperti
estranei all'amministrazione dello Stato e  a  docenti  universitari,
nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all'articolo 14  della
legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive  modificazioni,  comunque
per non oltre cinque Unita'. 
  Il Ministro puo' avvalersi, altresi', di personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da  porre
in posizione di comando o fuori ruolo, che conserva le funzioni ed il
trattamento economico inerente alla qualifica. 
  I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unita'  di  cui  tre
con qualifica dirigenziale con esclusione dei  dirigenti  generali  e
tre appartenenti alle altre carriere. 
  Le attrezzature e i beni gia' destinati alle direzioni generali  ed
agli organi indicati nel precedente articolo 3 passano  in  dotazione
al Ministero. 
  Presso il Ministero e' istituita una ragioneria centrale dipendente
dal Ministero del tesoro". 
  Nell'articolo 5, primo comma, le parole: "e  per  l'ambiente"  sono
sostituite con le altre: "e ambientali"; 
  al primo comma, dopo  le  parole:  "stanziamenti  riflettenti",  e'
aggiunta l'altra: "personale"; 
  dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro
per l'interno, con il Ministro per il bilancio  e  la  programmazione
economica e con il Ministro per i beni culturali e  ambientali  sara'
provveduto al trasferimento e  alla  ripartizione  tra  il  Ministero
dell'interno  e  quello  dei  beni  culturali  e   ambientali   degli
stanziamenti previsti nei capitoli dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario in corso. 
  Fino all'emanazione del su  indicato  decreto  interministeriale  i
fondi relativi alle spese per i servizi ed il personale trasferiti al
Ministero per i beni culturali e ambientali continueranno  ad  essere
erogati dal Ministero dell'interno". 
  Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente articolo: 
  "Art. 5-bis. - Fino a che non si sara' provveduto agli  adempimenti
di cui al quinto comma del precedente articolo 4, un contingente  del
personale vincitore di concorso per l'accesso o per il  passaggio  di
carriera per effetto di concorsi  interni  riservati  o  pubblici,  o
comunque assunto,  nei  ruoli  centrali  dipendenti  dalla  Direzione
generale del  personale  degli  affari  generali  amministrativi  del
Ministero della pubblica istruzione e dalla  Direzione  generale  dei
servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'  destinato,  in
posizione di comando, al Ministero. 
  La determinazione  dei  nominativi  da  includere  nel  contingente
indicato e' effettuata con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
istruzione o del Presidente del Consiglio dei Ministri,  di  concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 
  I  direttori  generali  delle  antichita'  e  belle  arti  e  delle
accademie e biblioteche continuano a  partecipare  di  pieno  diritto
alle riunioni del consiglio di amministrazione  del  Ministero  della
pubblica  istruzione  per  gli  affari  concernenti   le   rispettive
direzioni generali".