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LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Stato giuridico degli operai dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  29-3-1961

Art. 48

(Commissione di disciplina)


Presso ciascuna Amministrazione centrale, anche con ordinamento autonomo, è istituita una Commissione di disciplina, per il
personale operaio da nominarsi ogni biennio con decreto del Ministro.
La Commissione è costituita da un presidente con qualifica di
ispettore generale o equiparata e da due membri con qualifica di direttore di divisione o equiparata.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o equiparata.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.
Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.
Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione ed i 4 segretari venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.
Nessuno dei membri, compreso il presidente, può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia resa possibile.