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LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
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Testo in vigore dal: 31-3-2006
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   (Assegno mensile di assistenza)

  A  decorrere  dal  1  maggio  1969 e' concesso ai sordomuti di eta'
superiore  agli  anni  18  un  assegno  mensile di assistenza di lire
12.000. (1) (2) (3)
  ((Agli  effetti della presente legge si considera sordo il minorato
sensoriale  dell'udito  affetto  da  sordita'  congenita  o acquisita
durante  l'eta'  evolutiva  che  gli  abbia  compromesso  il  normale
apprendimento  del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di
natura  esclusivamente  psichica  o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio)).
  L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che
siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  23  DICEMBRE 1976, N.850 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1977, N.29. (2) (3) (4)
  Con  la  mensilita'  relativa  al  mese  di dicembre e' concesso un
tredicesimo  assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione
alle mensilita' corrisposte nell'anno. (5)
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L.
11  agosto  1972,  n.485  ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A
decorrere  dal  1  luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i
sordomuti,  previsto  dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio
1970, n. 381, e' elevato a lire 18.000."
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16
aprile  1974,  n.114  ha  disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A
decorrere  dal  1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i
sordomuti,  di  cui  all'art.  1  della legge 26 maggio 1970, n. 381,
modificato  dall'art.  23  del  decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e'
elevato a L. 25.000 mensili.
  Con  effetto  dalla  stessa  data  l'importo di L. 12.000 di cui al
quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 25.000."
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16
aprile  1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha
disposto  (con  l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio
1975,  l'assegno  mensile  di  assistenza  per  i  sordomuti,  di cui
all'articolo  1  della  legge  26  maggio  1970,  n.  381, modificato
dall'articolo   23   del   decreto-legge  30  giugno  1972,  n.  267,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e'
elevato a L. 38.000 mensili.
  Con  effetto  dalla  stessa  data  l'importo di L. 12.000 di cui al
quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili"
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla
L.  21 febbraio 1977, n.29 ha disposto (con l'art. 3-bis comma 5) che
" Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e  successive  modificazioni, e' abrogato, fermi restando i limiti di
reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1)
che  "Con  decorrenza  1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione
non  reversibile  spettante  ai  ciechi  civili di cui all'articolo 2
della  legge  27  maggio  1970,  n.  382, e successive modificazioni,
nonche'  della  pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e
17  della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in
favore  dei  mutilati  e  degli invalidi civili nei cui confronti sia
stata  accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche'
l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1
della  legge  26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che
viene  definito  "pensione  non reversibile", e' elevato a L. 100.000
comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980,
della  perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3
giugno 1975, n. 160."