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LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
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Testo in vigore dal:  8-7-1970 al: 26-8-1972
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Assegno mensile di assistenza)


A decorrere dal 1 maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.
Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto nella misura, corrispondente all'importo del trattamento goduto.
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.