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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 850

Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 (in G.U. 22/02/1977, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1977)
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Testo in vigore dal:  23-2-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità; Decreta:

Art. 1

((Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.))