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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 1998, n. 373

Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-98 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal: 13-11-1998
al: 31-12-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante: "Riforma sulla vigilanza delle assicurazioni"; 
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 
385; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 
89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 10 luglio 1998; 
  Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui 
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 1 ottobre 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                      Trasferimento di funzioni 
 
  1. Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze
attribuite   al   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio  1979,  n.  48,  28  novembre
1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166. 
  2. Dal completamento delle procedure di assunzione previste dal 
comma 3 e comunque non  oltre  sei  mesi  decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, le commissioni  di  cui  agli
articoli 13 e 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, 12  della  legge
28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166,
sono soppresse e le relative  funzioni  sono  svolte  dall'ISVAP.  Le
procedure per le prove  concorsuali,  concernenti  l'iscrizione  agli
albi previsti dalle leggi di cui al presente  comma,  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  espletate  dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  3. L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma 
1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge  17
maggio 1995, n. 186, e successive modificazioni,  anche  al  fine  di
svolgere le funzioni di  cui  al  presente  articolo  puo'  assumere,
previa selezione concorsuale, il personale di ruolo  statale  che  ne
faccia domanda, in servizio, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  presso   gli   uffici   competenti   in   materia
assicurativa  del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. 
 
                                  Avvertenza: 
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
                              Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   delle   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della 
          funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se
          non con determinazione di principi e  criteri  direttivi  e
          soltanto per il tempo limitato e per oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al 
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale 
          del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario),  concerne
          la "Delega al Governo per il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa"; in particolare il testo degli articoli  11
          e 14 e il seguente: 
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare  entro
          il 31 
          luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti: 
              a) razionalizzare l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio 
          dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino,
          la soppressione e  la  fusione  di  Ministeri,  nonche'  di
          amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; 
              b) riordinare gli enti pubblici nazionali  operanti  in
          settori 
          diversi dalla assistenza e  previdenza,  nonche'  gli  enti
          privati, controllati direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato, che operano, anche all'estero,  nella  promozione  e
          nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; 
              c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
          di 
          monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti  e
          dei risultati dell'attivita' svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche; 
              d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a 
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e tecnologica nonche' gli organismi  operanti  nel  settore
          stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della 
          Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro  trenta
          giorni dalla data di  trasmissione  degli  stessi.  Decorso
          tale termine i decreti legislativi possono essere  comunque
          emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi 
          possono essere emanate, nel rispetto degli stessi  principi
          e criteri direttivi e con le medesime procedure,  entro  un
          anno dalla data della loro entrata in vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto 
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate  entro  il  31  marzo
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  completare  l'integrazione  della  disciplina   del
          lavoro pubblico 
          con quella del lavoro privato e la  conseguente  estensione
          al lavoro pubblico delle disposizioni del codice  civile  e
          delle leggi sui rapporti di  lavoro  privato  nell'impresa;
          estendere il regime di  diritto  privato  del  rapporto  di
          lavoro anche ai dirigenti,  generali  ed  equiparati  delle
          amministrazioni  pubbliche,  mantenendo  ferme   le   altre
          esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
              b) prevedere per i dirigenti, compresi  quelli  di  cui
          alla lettera 
          a),  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  interministeriale
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato
          in modo da garantire la necessaria specificita tecnica; 
              c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di 
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
              d)  prevedere  che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione 
          possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti  da
          quella concernente le specifiche  tipologie  professionali,
          fatto salvo quanto previsto  per  la  dirigenza  del  ruolo
          sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  e
          stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri
          dipendenti  pubblici  che  svolgano  qualificate  attivita'
          professionali,  implicanti  l'iscrizione  ad  albi,  oppure
          tecnicoscientifiche e di ricerca; 
              e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi 
          livelli  di  contrattazione  collettiva   integrativa   nel
          rispetto   dei   vincoli   di    bilancio    di    ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
              i) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
          del 
          contratto  collettivo,   la   quantificazione   dei   costi
          contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,  limitatamente  alla
          certificazione delle compatibilita' con  gli  strumenti  di
          programmazione e di  bilancio  di  cui  all'articolo  1-bis
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni, alla Corte dei conti,  che  puo'  richiedere
          elementi istruttori e di valutazione ad un  nucleo  di  tre
          esperti,    designati,    per    ciascuna    certificazione
          contrattuale,  con   provvedimento   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci  entro
          il  termine  di  quindici  giorni,  decorso  il  quale   la
          certificazione si  intende  effettuata;  prevedere  che  la
          certificazione e il testo dell'accordo siano  trasmessi  al
          comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali,
          al Governo; 
              prevedere   che,   decorsi   quindici   giorni    dalla
          trasmissione senza 
          rilievi, il presidente del  consiglio  direttivo  dell'ARAN
          abbia mandato di sottoscrivere il contratto  collettivo  il
          quale  produce  effetti  dalla  sottoscrizione  definitiva;
          prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure  necessarie
          per  consentire  all'ARAN  la   sottoscrizione   definitiva
          debbano essere completate  entro  il  termine  di  quaranta
          giorni dalla data di sottoscrizione  iniziale  dell'ipotesi
          di accordo; 
              g) devolvere, entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, 
          tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte  le
          controversie relative ai rapporti di lavoro dei  dipendenti
          delle pubbliche amministrazioni, ancorche'  concernenti  in
          via incidentale atti amministrativi  presupposti,  ai  fini
          della disapplicazione, prevedendo: misure  organizzative  e
          processuali anche di carattere generale  atte  a  prevenire
          disfunzioni  dovute  al   sovraccarico   del   contenzioso,
          procedure  stragiudiziali  di  conciliazione  e  arbitrato;
          infine, la contestuale estensione della  giurisdizione  del
          giudice amministrativo alle controversie aventi ad  oggetto
          diritti patrimoniali conseguenziali,  ivi  comprese  quelle
          relative al risarcimento del danno,  in  materia  edilizia,
          urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo  altresi'  un
          regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
              h)   prevedere   procedure   di   consultazione   delle
          organizzazioni 
          sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei  relativi
          comparti  prima  dell'adozione  degli   atti   interni   di
          organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; 
              i) prevedere la definizione da parte  della  Presidenza
          del 
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              5. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  48,  della
          legge 28 
          dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui 
          al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le  disposizioni   in
          contrasto  con  i  medesimi.  Sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,  comma  1,
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421:  alla  lettera  e)  le
          parole:  "ai  dirigenti  generali   ed   equiparati"   sono
          soppresse alla lettera i) le  parole:  "prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato";  la
          lettera q) e abrogata; alla  lettera  t)  dopo  le  parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,". 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 
          febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i  procedimenti
          concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il  bando
          di concorso". 
              "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera 
          b) del comma 1 dell'articolo  11,  il  Governo  perseguira'
          l'obiettivo  di  una  complessiva   riduzione   dei   costi
          amministrativi  e  si  atterra',  oltreche'   ai   principi
          generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  dal   decreto   legislativo   3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio  1994,  n.
          20, ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  fusione  o  soppressione  di  enti  con   finalita'
          omologhe o 
          complementari,  trasformazione  di   enti   per   i   quali
          l'autonomia non sia necessaria o  funzionalmente  utile  in
          ufficio dello Stato o di  altra  amministrazione  pubblica,
          ovvero in struttura di universita', con il  consenso  della
          medesima, ovvero liquidazione degli  enti  inutili;  per  i
          casi di cui alla presente lettera il  Governo  e  tenuto  a
          presentare contestuale piano di utilizzo del  personale  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in  carico  ai
          suddetti enti; 
              b)  trasformazione  in  associazioni   o   in   persone
          giuridiche di 
          diritto privato degli enti  che  non  svolgono  funzioni  o
          servizi di rilevante interesse pubblico  nonche'  di  altri
          enti  per  il  cui  funzionamento  non  e   necessaria   la
          personalita' di diritto pubblico,  trasformazione  in  ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di  cui
          alla presente lettera il  Governo  e  tenuto  a  presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'articolo  12,  comma  1,  lettera  s),  in  carico  ai
          suddetti enti; 
              c) omogeneita' di organizzazione per enti  omologhi  di
          comparabile 
          rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina
          degli organi statutari, e riduzione funzionale  del  numero
          di componenti degli organi collegiali; 
              d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri  di
          vigilanza 
          ministeriale, con esclusione, di norma,  di  rappresentanti
          ministeriali  negli  organi  di  amministrazione,  e  nuova
          disciplina del commissariamento degli enti; 
              e) contenimento delle  spese  di  funzionamento,  anche
          attraverso 
          ricorso  obbligatorio  a  forme  di  comune   utilizzo   di
          contraenti ovvero di organi in analogia a  quanto  previsto
          dall'articolo  20,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; 
              f)  programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita'  e
          l'ottimale 
          utilizzo delle strutture impiantistiche". 
              - La legge  12  agosto  1982,  n.  576  (pubblicata  in
          Gazzetta 
          Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229), concerne la "Riforma
          della vigilanza sulle assicurazioni". 
              - La  legge  9  gennaio  1991,  n.  20  (pubblicata  in
          Gazzetta 
          Ufficiale  del  22   gennaio   1991,   n.   18),   concerne
          "Integrazioni e modifiche alla legge  12  agosto  1982,  n.
          576, forme sul controllo delle partecipazioni di imprese  o
          enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          1994, n. 
          385 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18  giugno  1994,
          n. 141, supplemento ordinario),  concerne  il  "Regolamento
          recante semplificazione dei procedimenti amministrativi  in
          materia di assicurazioni private e di interesse  collettivo
          di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato". 
              - Il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 (pubblicato  in
          Gazzetta 
          Ufficiale del 28 marzo 1995, n.  73),  e  convertito  dalla
          legge 17  maggio  1995,  n.  186  (pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale del 23 maggio 1995,  n.  118),  concerne  "Misure
          urgenti in materia di trattamento economico  del  personale
          statale in materia di pubblico impiego"; in particolare  il
          testo dell'art. 9 e' il seguente: 
              "Art. 9. - 1. I miglioramenti  economici  e  gli  altri
          benefici 
          previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto  non
          si estendono ai dipendenti dell'Istituto per  la  vigilanza
          sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
          (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle
          norme della legge 12 agosto 1982, n. 576,  come  modificata
          dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto  legislativo
          15 gennaio 1992, n. 49, e dal decreto del Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, per  quanto  attiene  al
          trattamento  giuridico  ed  economico  ed  ai  fini   della
          rideterminazione  della  struttura  dei  servizi  e   della
          dotazione organica dell'Istituto. 
              2. E' fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi  di
          lavoro con 
          cadenza biennale,  successivamente  alla  scadenza  del  30
          giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma 5,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai  fini  dell'applicazione
          della disciplina stabilita dall'articolo 22, commi 15,  16,
          17, 18 e 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724". 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   174
          (pubblicato in 
          Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995, n. 114,  supplemento
          ordinario),  concerne  la   "Attuazione   della   direttiva
          92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita". 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   175
          (pubblicato in 
          Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995, n. 114,  supplemento
          ordinario),  concerne  la   "Attuazione   della   direttiva
          92/49/CEE  in  materia  di  assicurazione  diretta  diversa
          dall'assicurazione sulla vita". 
           Note all'art. 1: 
            - La legge 7 febbraio 1979, n. 48 (pubblicata in Gazzetta 
          Ufficiale  del  19  febbraio   1979,   n.   49),   concerne
          l'"Istituzione e il funzionamento dell'albo nazionale degli
          agenti di assicurazione". 
            - La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata in 
          Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984, n. 329),  concerne
          l'"Istituzione e funzionamento dell'albo dei  mediatori  di
          assicurazione". 
            - La legge 17 febbraio 1992, n. 166 (pubblicata in 
          Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1992, n.  48),  concerne
          l'"Istituzione e  funzionamento  del  ruolo  nazionale  dei
          periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni
          ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla  disciplina
          della legge 24  dicembre  1969,  n.  990,  derivanti  dalla
          circolazione, dal furto e 
          dall'incendio degli stessi". 
            - Il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 27 
          marzo 1995, n. 89, recante: "Misure urgenti in  materia  di
          trattamento economico del personale statale e in materia di
          pubblico impiego", convertito dalla legge 17 maggio 
          1995, n. 186, e' riportato nelle note alle premesse.