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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 1998, n. 373

Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-98 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  13-11-1998 al: 31-12-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e
integrazioni, recante: "Riforma sulla vigilanza delle assicurazioni";
89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni
1. Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166.
2. Dal completamento delle procedure di assunzione previste dal
comma 3 e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse e le relative funzioni sono svolte dall'ISVAP. Le procedure per le prove concorsuali, concernenti l'iscrizione agli albi previsti dalle leggi di cui al presente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono espletate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, e successive modificazioni, anche al fine di svolgere le funzioni di cui al presente articolo può assumere, previa selezione concorsuale, il personale di ruolo statale che ne faccia domanda, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici competenti in materia assicurativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 delle Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario), concerne la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; in particolare il testo degli articoli 11 e 14 e il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31
luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi
possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti, generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione
possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnicoscientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
i) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del
contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza
rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) e abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di
diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non e necessaria la personalità di diritto pubblico, trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso
ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale
utilizzo delle strutture impiantistiche".
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229), concerne la "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 1991, n. 18), concerne "Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, forme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario), concerne il "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 28 marzo 1995, n. 73), e convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1995, n. 118), concerne "Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale in materia di pubblico impiego"; in particolare il testo dell'art. 9 è il seguente:
"Art. 9. - 1. I miglioramenti economici e gli altri benefici
previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico ed ai fini della rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica dell'Istituto.
2. È fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con
cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario), concerne la "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario), concerne la "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita".
Note all'art. 1:
- La legge 7 febbraio 1979, n. 48 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 1979, n. 49), concerne l'"Istituzione e il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione".
- La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984, n. 329), concerne l'"Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione".
- La legge 17 febbraio 1992, n. 166 (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1992, n. 48), concerne l'"Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio degli stessi".
- Il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89, recante: "Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego", convertito dalla legge 17 maggio
1995, n. 186, è riportato nelle note alle premesse.