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DECRETO-LEGGE 27 marzo 1995, n. 89

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-3-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 maggio 1995, n. 186 (in G.U. 23/05/1995, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal:  28-3-1995

Art. 9

1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, anche per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico ed ai fini della rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica dell'Istituto.
2. È fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.