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DECRETO-LEGGE 18 maggio 2006, n. 181

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 17/07/2006, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal: 18-5-2006
al: 17-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di procedere al
riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  e  dei  Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale
del Governo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, il comma 1
dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero dell'istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero dei beni e delle attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale".".
  2.  Al  Ministero  dello sviluppo economico sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
di  cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30   luglio  1999,  n.  300,  fatta  eccezione  per  le  funzioni  di
programmazione  economica  e  finanziaria. La segreteria del Comitato
interministeriale  per la programmazione economica e' trasferita alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3.  E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto
Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello
sviluppo  economico  dall'articolo  27,  comma 2, lettera a), e comma
2-bis,  lettere  b),  e)  e,  per  quanto attiene alla lettera a), le
competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  4.   E'  istituito  il  Ministero  delle  infrastrutture.  A  detto
Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a),
b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  5.  E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono
trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto
di  competenza,  lettera  d-bis),  del  decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
  6.  E'  istituito  il Ministero della solidarieta' sociale. A detto
Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie,
strumentali  e  di personale, le funzioni attribuite al Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c),  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
di  cui  alla  lettera d) del citato comma 1, i compiti in materia di
politiche  antidroga,  attribuite  alla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  303,  nonche' le funzioni in materia di Servizio civile nazionale
di  cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n.
64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
  7.  E'  istituito  il  Ministero dell'istruzione. A detto Ministero
sono  trasferite,  con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di  personale,  le  funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  8.  E'  istituito  il Ministero dell'universita' e della ricerca. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali  e  di  personale,  le  funzioni  attribuite al Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca dall'articolo 50,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  9.  Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello
sviluppo  economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300,  in  materia  di  turismo, sono attribuite al
Ministero  dei  beni  e delle attivita' culturali. Le funzioni di cui
all'articolo  1  della  legge  6  marzo 1958, n. 199, rientrano nelle
attribuzioni  del  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e
forestali.
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri
interessati,   si   procede   all'immediata   ricognizione   in   via
amministrativa  delle  strutture  trasferite  ai  sensi  del presente
decreto,   nonche'  alla  individuazione,  in  via  provvisoria,  del
contingente   minimo   degli   uffici   strumentali   e   di  diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri   competenti,  sono  apportate  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti  per  l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato
alla  nuova  struttura  del  Governo.  Le  funzioni  di  controllo  e
monitoraggio  attribuite  alla Ragioneria generale dello Stato, nella
fase  di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici
competenti in base alla normativa previgente.
  11.   Le   denominazioni  di  cui  al  comma  1,  numeri  9  e  13,
dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300,
sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le
seguenti   denominazioni:   Ministero   delle  politiche  agricole  e
forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  12.   La   denominazione   "Ministero   dello  sviluppo  economico"
sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione
"Ministero  delle  attivita'  produttive"  in relazione alle funzioni
gia'  conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle di cui al comma 2,
fatto salvo quanto disposto dal comma 13.
  13.  La  denominazione  "Ministero  del  commercio  internazionale"
sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione
"Ministero  delle attivita' produttive" in relazione alle funzioni di
cui al comma 3.
  14.  La  denominazione "Ministero delle infrastrutture" sostituisce
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui al
comma 4.
  15. La denominazione "Ministero dei trasporti" sostituisce, ad ogni
effetto   e  ovunque  presente,  la  denominazione  "Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui al
comma 5.
  16.  La  denominazione  "Ministero dell'istruzione" sostituisce, ad
ogni   effetto   e  ovunque  presente,  la  denominazione  "Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca" in relazione alle
funzioni di cui al comma 7.
  17.  La  denominazione "Ministero dell'universita' e della ricerca"
sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione
"Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca" in
relazione alle funzioni di cui al comma 8.
  18.   La   denominazione  "Ministero  della  solidarieta'  sociale"
sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione
"Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali" in relazione alle
funzioni  di  cui  al  comma  6.  Per  quanto concerne tutte le altre
funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, la
denominazione  esistente  e'  sostituita,  ad  ogni effetto e ovunque
presente,   dalla   denominazione   "Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale".
  19.  Sono  attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro da lui delegato:
a) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al Ministero per i
   beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del
   decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
b) le  funzioni  di  vigilanza  sull'albo  dei  segretari  comunali e
   provinciali;
c) l'iniziativa  legislativa in materia di allocazione delle funzioni
   fondamentali  di  comuni,  province  e citta' metropolitane di cui
   all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;
d) le  funzioni  di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
   giovanili;
e) le  funzioni  di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
   per la famiglia.
  20.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
    "b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;".
  21.  All'articolo  8,  comma  2,  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  dopo  le parole: "Ministro per gli affari regionali"
sono inserite le seguenti: "nella materia di rispettiva competenza".
  22.  Per  l'esercizio  delle funzioni trasferite ai sensi del comma
19,  il  Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
utilizza, quanto alla lettera a), le inerenti strutture organizzative
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, avvalendosi delle
relative  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali;  quanto  alla
lettera   b)   le  inerenti  strutture  organizzative  del  Ministero
dell'interno.
  23.  Regolamenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  4 del decreto
legislativo   30   luglio  1999,  n.  300,  definiscono  gli  assetti
organizzativi delle Amministrazioni interessate dal presente decreto.
  24.  All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2001, n.
317,  dopo le parole: "i singoli Ministri" sono inserite le seguenti:
", anche senza portafoglio,".
  25.  Le  modalita' di attuazione del presente decreto devono essere
tali da garantire l'invarianza della spesa.