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REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  13-8-2017
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Art. 12



Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni.

Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:

a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;

b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data, di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il 60° anno di età.

Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.

Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età, è considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza.
(11) (26)
((27))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 2 aprile 1932, n. 372, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1932, n. 881, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La disposizione dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, non è applicabile durante il periodo di tempo in cui ha vigore il presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 28 luglio 1961, n. 830 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1961.
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".