LEGGE 24 maggio 1952, n. 628

Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal: 13-8-2017
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni del  regio  decreto  8  gennaio  1931,  n.  148,  e
relativi allegati, nonche' le aggiunte  e  modificazioni  legislative
successivamente intervenute, sono estese, dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge: 
    a) al personale delle filovie urbane ed extra  urbane  esercitate
da aziende municipalizzate e private; 
    b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati  da
aziende municipalizzate e private; 
    c) al personale dipendente dalle aziende di cui  alla  precedente
lettera b), addetto a servizi automobilistici extra urbani che  siano
riconosciuti dal Ministero dei  trasporti  accessori  e  direttamente
complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati
nei centri urbani. 
                                                            (1) ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto".