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REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal:  24-3-1931 al: 23-6-2017
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica, dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa con le norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio.

Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.