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REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal: 24-3-1931
al: 23-6-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311,  contenente
norme per il trattamento giuridico ed economico del  personale  delle
ferrovie, tranvie  e  linee  di  navigazione  interna  in  regime  di
concessione; 
 
  Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina
giuridica, dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro
Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa  con  le
norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su  proposta  dei  Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per   le
comunicazioni e  per  le  corporazioni,  di  concerto  col  Capo  del
Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno,
e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e  gli  affari  di
culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le condizioni di lavoro  del  personale  dei  pubblici  servizi  di
trasporto su  ferrovie,  tranvie  e  linee  di  navigazione  interna,
esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie  e  Consorzi
secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei  pubblici
servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3  aprile  1926,
n. 563, e successivi decreti  di  attuazione,  salvo  per  quanto  e'
espressamente disposto dal presente  decreto  e  annesso  regolamento
(allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli  orari  e
turni di servizio. 
 
  Gli stipendi, le paghe, le  competenze  accessorie  ed  ogni  altra
indennita' fissa  o  temporanea  di  qualsiasi  natura  spettanti  al
personale,  sono  sempre  dalle  competenti  Associazioni   sindacali
stabiliti contrattualmente azienda per azienda.