stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311,  contenente
norme per il trattamento giuridico ed economico del  personale  delle
ferrovie, tranvie  e  linee  di  navigazione  interna  in  regime  di
concessione; 
 
  Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina
giuridica, dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro
Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa  con  le
norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su  proposta  dei  Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per   le
comunicazioni e  per  le  corporazioni,  di  concerto  col  Capo  del
Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno,
e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e  gli  affari  di
culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le condizioni di lavoro  del  personale  dei  pubblici  servizi  di
trasporto su  ferrovie,  tranvie  e  linee  di  navigazione  interna,
esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie  e  Consorzi
secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei  pubblici
servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3  aprile  1926,
n. 563, e successivi decreti  di  attuazione,  salvo  per  quanto  e'
espressamente disposto dal presente  decreto  e  annesso  regolamento
(allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli  orari  e
turni di servizio. 
 
  Gli stipendi, le paghe, le  competenze  accessorie  ed  ogni  altra
indennita' fissa  o  temporanea  di  qualsiasi  natura  spettanti  al
personale,  sono  sempre  dalle  competenti  Associazioni   sindacali
stabiliti contrattualmente azienda per azienda. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto".