DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 27 
 
 
               (Misure sul trasporto pubblico locale) 
 
  1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
  "534-quater. Nelle more del riordino del sistema  della  fiscalita'
regionale,  secondo  i  principi  di  cui  all'articolo   119   della
Costituzione, la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e'  rideterminata
nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno  2017  e  4.932.554.000
euro a decorrere dall'anno 2018, anche  al  fine  di  sterilizzare  i
conguagli di  cui  all'articolo  unico,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  26  luglio  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013,  con  riferimento
agli anni 2013 e successivi. 
  534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 luglio 2013,pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  21
agosto 2013 non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017. 
  ((2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  effettuato,
entro il 31 ottobre di ogni anno,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. In caso di mancata intesa si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281. Tale ripartizione e' effettuata: 
  a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto  dei
costi standard di cui  all'articolo  1,  comma  84,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere  d)
ed e); 
  b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto  dei
livelli  adeguati  dei  servizi  di  trasporto  pubblico   locale   e
regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e); 
  c) applicando una riduzione annuale  delle  risorse  del  Fondo  da
trasferire alle regioni  qualora  i  servizi  di  trasporto  pubblico
locale e regionale non risultino affidati con procedure  di  evidenza
pubblica entro il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, ovvero ancora non ne risulti  pubblicato  alla  medesima
data il bando di gara, nonche' nel caso di  gare  non  conformi  alle
misure  di  cui  alle  delibere  dell'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma  2,  lettera  f),
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora  bandite
successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di  cui
alla presente  lettera  non  si  applica  ai  contratti  di  servizio
affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  e  alle  disposizioni  normative
nazionali vigenti. La riduzione, applicata  alla  quota  di  ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e' pari  al  15
per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio  non
affidati con le predette procedure;  le  risorse  derivanti  da  tale
riduzione sono  ripartite  tra  le  altre  regioni  con  le  medesime
modalita'; 
  d)  mediante   destinazione   annuale   dello   0,105   per   cento
dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di  euro  5,2
milioni  annui,   alla   copertura   dei   costi   di   funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo,  non
inferiore all'1 per cento  e  non  superiore  al  2  per  cento,  per
l'adeguamento,  in  considerazione  della  dinamica  inflativa,   dei
corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della  gestione
dei servizi di trasporto pubblico locale e  regionale  sottoposto  ad
obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a  statuto
ordinario  applicando  le  modalita'  stabilite   dal   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013)). 
  2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al  comma  1  si  tiene
annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento
o decremento, rispetto al 2017,  dei  costi  del  canone  di  accesso
all'infrastruttura  ferroviaria  introdotte   dalla   societa'   Rete
ferroviaria italiana Spa, con decorrenza  dal  1°  gennaio  2018,  in
ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorita' di  regolazione  dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a  preventivo
e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal  saldo
del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica
consuntiva ed eventuale conseguente revisione  in  sede  di  saldo  a
partire dall'anno 2020 a seguito  di  apposita  certificazione  resa,
entro il mese di settembre di ciascun anno, da  parte  delle  imprese
esercenti i servizi di trasporto pubblico  ferroviario  al  Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,    per    il    tramite
dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' alle Regioni, a pena della sospensione
dell'erogazione dei corrispettivi di cui  ai  relativi  contratti  di
servizio con le Regioni in analogia a  quanto  disposto  al  comma  7
dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135.  Ai
fini del riparto del saldo 2019 si  terra'  conto  dei  soli  dati  a
consuntivo relativi alle variazioni  2018  comunicati  e  certificati
dalle imprese esercenti i servizi di trasporto  pubblico  ferroviario
con le modalita' e i tempi di cui al  precedente  periodo  e  con  le
medesime penalita' in caso di inadempienza. 
  ((2-ter. Al  fine  di  garantire  una  ragionevole  certezza  delle
risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a)  e  b),
non  puo'  determinare,  per  ciascuna  regione,  un'assegnazione  di
risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna  regione  dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte
dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui al  comma  2-bis,
nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma  2,
lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della  legge
5 agosto 2022, n. 118)). 
  3. Al fine di garantire un'efficace programmazione  delle  risorse,
gli   effetti   finanziari   sul   riparto   del   Fondo,   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si  verificano
nell'anno successivo a quello di riferimento. 
  4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more  dell'emanazione
del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' ripartito, entro il 15  gennaio  di
ciascun anno, tra le regioni, a titolo  di  anticipazione,  l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e' effettuata
sulla base delle percentuali attribuite  a  ciascuna  regione  l'anno
precedente. Le risorse erogate a titolo di anticipazione sono oggetto
di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi.
La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario  e'  disposta
con cadenza mensile. 
  5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere  sulla  base
di dati istruttori uniformi, si avvalgono  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  per
l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi  ai
servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini  conoscitive
e approfondimenti  in  materia  di  trasporto  pubblico  regionale  e
locale, prodromici all'attivita' di pianificazione e monitoraggio.  A
tale   scopo   i   suddetti   soggetti   forniscono    semestralmente
all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei  dati  da  acquisire
dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. 
  ((6. Ai fini del riparto del  Fondo  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31  luglio
2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  gli
indicatori per determinare  i  livelli  adeguati  di  servizio  e  le
modalita' di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del
medesimo Fondo)). 
  7. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  e'  abrogato  il  comma  6
dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, alinea sono apportate  al  predetto  articolo  16-bis  del  citato
decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni: 
  a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
  b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro mesi  dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 3," e le parole: ", in
conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto  di  cui  al
comma 3," sono soppresse e le parole: "le  Regioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Le Regioni"; 
  c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3" sono  sostituite  dalle
seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". 
  8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con
le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva
efficacia fino al 31  dicembre  dell'anno  precedente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea. 
  8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1,
comma 84, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e  gli  indicatori
programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed  economicita'
sono utilizzati dagli  enti  che  affidano  i  servizi  di  trasporto
pubblico locale e regionale  come  elemento  di  riferimento  per  la
quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da
porre a base  d'asta,  determinati  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  422,  e  delle  normative
europee  sugli  obblighi  di  servizio  pubblico,  con  le  eventuali
integrazioni che tengano conto  della  specificita'  del  servizio  e
degli obiettivi degli enti locali in termini  di  programmazione  dei
servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le  disposizioni
del presente comma si applicano ai contratti  di  servizio  stipulati
successivamente al 31 dicembre 2017. 
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  la  soglia  minima  del  rapporto  di  cui  al
precedente periodo puo' essere rideterminata  per  tenere  conto  del
livello della domanda di trasporto e delle  condizioni  economiche  e
sociali"; 
    b) il comma 6 e' abrogato. 
  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1°
gennaio 2018. 
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi
di copertura dei costi con i ricavi da traffico,  le  regioni  e  gli
enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle  tariffe
anche   tenendo   conto    del    principio    di    semplificazione,
dell'applicazione   dell'indicatore   della   situazione    economica
equivalente, dei livelli  di  servizio  e  della  media  dei  livelli
tariffari europei, del corretto rapporto tra  tariffa  e  abbonamenti
ordinari,  dell'integrazione  tariffaria  tra  diverse  modalita'   e
gestori. Le disposizioni  del  precedente  periodo  si  applicano  ai
contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione
dei provvedimenti tariffari; si applicano  inoltre  ai  contratti  di
servizio in essere  alla  medesima  data  solo  in  caso  di  aumenti
maggiori del  doppio  dell'inflazione  programmata,  con  conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al
70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico  conseguente
alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non
sia gia' disciplinata dal contratto di servizio. I livelli  tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure  adottate  dall'Autorita'  di
regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera
b), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  8-sexies. Il gestore del servizio  a  domanda  individuale,  i  cui
proventi tariffari non coprano integralmente  i  costi  di  gestione,
deve indicare nella carta dei servizi e  nel  proprio  sito  internet
istituzionale la quota parte, espressa in  termini  percentuali,  del
costo totale di  erogazione  del  servizio  a  carico  della  finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. 
  8-septies. Per la copertura dei debiti  del  sistema  di  trasporto
regionale  e'  attribuito   alla   regione   Umbria   un   contributo
straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di  euro,  di
cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la societa'  Busitalia  -
Sita Nord Srl e sue controllate. 
  8-octies. Agli oneri derivanti  dal  comma  8-septies,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione  2014-2020.  I  predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della  misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione  dalla  quota
ancora da assegnare alla  medesima  regione  Umbria  a  valere  sulle
risorse della citata programmazione 2014-2020. 
  9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso
puo' essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e
locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda  materiale
rotabile  per  il  trasporto  ferroviario  e  alla  locazione   senza
conducente per veicoli di anzianita' massima di dodici  anni  adibiti
al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. 
  10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "trasporto di persone,"  sono
inserite le seguenti: "i veicoli di cui  all'articolo  87,  comma  2,
adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone". 
  11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le  aziende  affidatarie
di  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  anche  di  natura  non
pubblicistica,  possono  accedere  agli  strumenti  di   acquisto   e
negoziazione  messi  a  disposizione  dalle  centrali   di   acquisto
nazionale, ferma restando la destinazione  dei  mezzi  acquistati  ai
predetti servizi. 
  11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei  servizi
di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31  dicembre  2017
non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti  al
trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie  M2
o  M3,  alimentati  a   benzina   o   gasolio   con   caratteristiche
antinquinamento Euro 0 o  Euro  1,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di  cui  al  primo
periodo per  particolari  caratteristiche  di  veicoli  di  carattere
storico o destinati a usi specifici. 
  11-ter. I contratti di servizio di cui al comma  11-bis  prevedono,
altresi', che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e  locale
debbano essere dotati di sistemi elettronici  per  il  conteggio  dei
passeggeri o di altre  tecnologie  utili  per  la  rilevazione  della
domanda,    ai    fini    della    determinazione    delle    matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per
i servizi di trasporto pubblico regionale e locale  siano  dotate  di
sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del  servizio.  I
contratti di servizio, in conformita' con le disposizioni di  cui  al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente
comma, determinati secondo i criteri utilizzati  per  la  definizione
dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84,  della  legge  27
dicembre 2013, n.  147,  assicurando  la  copertura  delle  quote  di
ammortamento degli investimenti. 
  11-quater. I comuni, in sede di definizione dei  piani  urbani  del
traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche
modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di
azione  nazionale  sui  sistemi  di  trasporto  intelligenti   (ITS),
predisposto  in  attuazione  dell'articolo  8  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede  ad  utilizzare  per
investimenti in nuove tecnologie per il  trasporto  specifiche  quote
delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. 
  11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per
l'affidamento di servizi gia' avviate antecedentemente alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di
trasporto pubblico regionale  e  locale  prevedono,  a  carico  delle
imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo  del  materiale
rotabile  e  degli  impianti,  con  esclusione   delle   manutenzioni
straordinarie degli impianti e  delle  infrastrutture  di  proprieta'
pubblica  e  secondo  gli  standard  qualitativi  e  di   innovazione
tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove  non
ricorrano alla locazione senza conducente. I  medesimi  contratti  di
servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle  aziende
contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto
del materiale rotabile acquisito  con  fondi  pubblici,  dimostri  un
impiego di risorse per il rinnovo del  materiale  rotabile,  mediante
nuovi acquisti, locazioni a lungo  termine  o  leasing,  nonche'  per
investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per  cento  del
corrispettivo  contrattuale.  I  medesimi   contratti   di   servizio
prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il  servizio
di  trasporto  pubblico   locale   e   regionale,   di   sistemi   di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi  immatricolati.  Nel
rispetto dei principi di cui al regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i  contratti
di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal  presente  comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi
standard di cui all'articolo 1, comma 84,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, assicurando la copertura delle  quote  di  ammortamento
degli investimenti. 
  12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: '31 dicembre 2017' sono  sostituite  dalle  seguenti:
'31 gennaio 2018'. Per i servizi di linea di competenza statale,  gli
accertamenti  sulla  sussistenza  delle  condizioni  di  sicurezza  e
regolarita' dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma  2,  lettera
g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  285,  relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non  sia
accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza". 
  12-bis. Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,  da
adottare entro il 30 ottobre 2017, e' istituito un tavolo  di  lavoro
finalizzato a individuare i principi e  i  criteri  per  il  riordino
della  disciplina  dei  servizi  automobilistici  interregionali   di
competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla  tutela  dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati  livelli  di  sicurezza
del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti,  nel
numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   delle
associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative  e
del Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che  operi  in
almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.
Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti  compensi  di
alcun tipo,  gettoni  ne'  rimborsi  spese.  Dall'istituzione  e  dal
funzionamento del tavolo  di  lavoro  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, la  parola:  "ovvero"  e'  sostituita  dalla
seguente: "anche" e dopo le parole: "alla riqualificazione elettrica"
sono  inserite  le  seguenti:  "e  al  miglioramento  dell'efficienza
energetica"; 
    b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate  modalita'"  e'
inserita la seguente: ", anche". 
  12-quater.  Le  funzioni   di   regolazione,   di   indirizzo,   di
organizzazione e di controllo e quelle di  gestione  dei  servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e  si  esercitano
separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di  altra
stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento
dei servizi di trasporto  pubblico  regionale  e  locale  qualora  il
gestore uscente dei  medesimi  servizi  o  uno  dei  concorrenti  sia
partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia  affidatario
diretto o in house del predetto ente. 
  12-quinquies. COMMA ABROGATO  DAL  D.L.  20  GIUGNO  2017,  N.  91,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2017, N. 123. 
  12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
  "4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi  da  7  a  9,  della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti  a
titolo gratuito, con esenzione da ogni imposta e  tassa  connessa  al
trasferimento medesimo, alle societa' costituite  dalle  ex  gestioni
governative di cui al  comma  3-bis  dell'articolo  18  del  presente
decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente". 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art.  5,  comma
4) che "Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017,  di
cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e' differito al 31 dicembre 2019".