LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 13-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31 
 
            Patto di stabilita' interno degli enti locali 
 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti  e,  a
decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001
e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al  presente
articolo, che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione. 
  2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di  saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata  negli
anni 2006-2008, per l'anno 2012, registrata negli anni 2007-2009, per
l'anno 2013, registrata negli anni  2009-2011,  per  l'anno  2014,  e
registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal 2015 al 2018, cosi'
come desunta dai certificati di conto consuntivo, le  percentuali  di
seguito indicate: 
    a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento  per
l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento  per
l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a  18,03  per  cento
per gli anni 2016, 2017 e 2018; 
    b) per i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti  le
percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012,  a  14,8  per
cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60  per
cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni  2016,  2017  e
2018; 
    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013, a
14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a
9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018. 
  Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
possono essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il
31  gennaio  2015  e  fermo  restando  l'obiettivo  complessivo   del
comparto, gli obiettivi di ciascun ente di  cui  al  presente  comma,
anche tenendo conto delle maggiori  funzioni  assegnate  alle  citta'
metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli  eventi  calamitosi,
agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e  del
territorio, all'esercizio della funzione di  ente  capofila,  nonche'
degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di  procedure
di esproprio o  di  contenziosi  connessi  a  cedimenti  strutturali.
Decorso tale termine, gli  obiettivi  di  ciascun  ente  sono  quelli
individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma. (34) 
  2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013  le
percentuali da applicare alla media della spesa  corrente  registrata
negli anni 2007-2009, cosi' come desunta  dai  certificati  di  conto
consuntivo, sono pari, per le province  a  19,61  per  cento,  per  i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e
per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e  5.000  abitanti  a
12,81 per cento. 
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano  ai  comuni
coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri  nell'anno  2013,  da
individuare con decreto del Ministro dell'interno, previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  2-quater. La determinazione della popolazione  di  riferimento  per
l'assoggettamento al  patto  di  stabilita'  interno  dei  comuni  e'
effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo
156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267. 
  2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo  finanziario  dei
comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai  commi
da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo  di
comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che  per
nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per  cento
rispetto all'obiettivo di  saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
spesa corrente  media  2007-2009  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa previgente. 
  3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato
in termini di competenza mista e' costituito  dalla  somma  algebrica
degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza tra  incassi  e  pagamenti,
per la parte in conto capitale,  al  netto  delle  entrate  derivanti
dalla  riscossione  di  crediti  e  delle   spese   derivanti   dalla
concessione di crediti,  come  riportati  nei  certificati  di  conto
consuntivo.  Nel  saldo  di  cui  al  primo  periodo   rilevano   gli
stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia  esigibilita'.
Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti
effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilita' per  l'anno  2015
acquisite  con  specifico  monitoraggio,  le   percentuali   riferite
all'anno 2015  di  cui  al  comma  2  possono  essere  modificate.  A
decorrere dall'anno 2016, le percentuali  di  cui  al  comma  2  sono
rideterminate  tenendo  conto   del   valore   degli   accantonamenti
effettuati  sul  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'   nell'anno
precedente. 
  4. Ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per  ciascuno
degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario  in  termini
di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi  del
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti
di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  4-bis. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell'articolo  20,
commi 2,  2-bis  e  3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono sospese. 
  4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di  stabilita'
interno per gli enti in sperimentazione di cui  all'articolo  36  del
decreto   legislativo   23   giugno   2011,   n.   118   e'   ridotto
proporzionalmente di un valore compatibile con gli  spazi  finanziari
derivanti dall'applicazione del comma 4-quater e, comunque, non oltre
un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti  locali
esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo  5  del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28   dicembre   2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  304
del 31 dicembre 2011. 
  4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti  dal  comma  4-ter  si
provvede con le risorse finanziarie derivanti  dalle  percentuali  di
cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non  partecipano  alla
sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  6. Per l'anno 2014, le province ed i  comuni  che  non  partecipano
alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui  al  comma  2,
come rideterminate con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011 ,  n.  111,  risultano  collocati  nella  classe  non  virtuosa,
applicano le percentuali di cui al comma  2  come  rideterminate  con
decreto del Ministro dell'interno da  emanare,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  in  attuazione  dell'articolo  20,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali  di
cui ai periodi precedenti non possono essere superiori: 
    a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012, a 19,8  per
cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a
21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017; 
    b) per i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  a
16,0 per cento per l'anno 2012, a 15,8 per cento per l'anno  2013,  a
15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per  gli
anni 2016 e 2017; 
    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento  per  gli
anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017. (34) 
  6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi  sul  patto  di
stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in
forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei  comuni
che gestiscono, in quanto  capofila,  funzioni  e  servizi  in  forma
associata e il corrispondente  aumento  degli  obiettivi  dei  comuni
associati non capofila, previo accordo fra gli stessi.  A  tal  fine,
entro il 30 aprile di  ciascun  anno,  l'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze,
mediante il  sistema  web  "http://pattostabilitainterno.  tesoro.it"
della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e  in
aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui  al  presente  comma
determinati sulla base del citato accordo formulato a  seguito  delle
istanze prodotte dai predetti comuni entro il  15  marzo  di  ciascun
anno. 
  6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15  luglio
2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti  interessati  non
oltre  il  quindicesimo  giorno  precedente  la  predetta   scadenza,
relative alle  sole  rimodulazioni  degli  obiettivi  in  ragione  di
contributi o trasferimenti  concessi  da  soggetti  terzi  e  gestiti
direttamente  dal  comune  capofila,  esclusa  la  quota  da   questo
eventualmente trasferita ai propri comuni associati.  Per  assicurare
l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come
riferimento gli obiettivi dei comuni  interessati  di  cui  al  punto
2.1.3 della nota metodologica  condivisa  nell'Intesa  sancita  dalla
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  nella  seduta  del  19
febbraio 2015, resi noti agli enti  dall'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani. 
  7.  Nel  saldo  finanziario  in  termini   di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente
e in conto  capitale  sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri  a  seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in  piu'
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche'
relative a entrate registrate successivamente al 2008. 
  8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al
comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della protezione civile,  entro  il  mese  di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal  patto
di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella  parte
in conto capitale. 
  8-bis. Le spese per  gli  interventi  realizzati  direttamente  dai
comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi  in  seguito
ai quali e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo  stato  di
emergenza e che risultano effettuate  nell'esercizio  finanziario  in
cui avviene la calamita' e nei due esercizi  successivi,  nei  limiti
delle risorse  rese  disponibili  ai  sensi  del  comma  8-ter,  sono
escluse, con legge, dal saldo finanziario  rilevante  ai  fini  della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. 
  8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma  8-bis  del
presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse
del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  9. Gli interventi realizzati  direttamente  dagli  enti  locali  in
relazione allo  svolgimento  delle  iniziative  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 5-bis del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
sono equiparati, ai  fini  del  patto  di  stabilita'  interno,  agli
interventi di cui al comma 7. 
  9-bis.  Per  l'anno  2014  nel  saldo  finanziario  in  termini  di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro,  di
cui 850 milioni di  euro  ai  comuni  e  150  milioni  di  euro  alle
province, i pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo  semestre
dalle province e  dai  comuni.  Ai  fini  della  distribuzione  della
predetta esclusione tra i singoli enti locali e' assegnato a  ciascun
ente uno spazio finanziario in  proporzione  all'obiettivo  di  saldo
finanziario  determinato  attraverso  il  comma  2-quinquies  fino  a
concorrenza del  predetto  importo.  Gli  enti  locali  utilizzano  i
maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al periodo
precedente  esclusivamente  per  pagamenti  in  conto   capitale   da
sostenere  entro  l'anno   2014,   dandone   evidenza   mediante   il
monitoraggio di cui al comma  19  entro  il  termine  perentorio  ivi
previsto. 
  10.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni. L'esclusione  non  opera  per  le  spese
connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera
anche se esse sono  effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti
complessivi delle medesime  risorse  e  purche'  relative  a  entrate
registrate successivamente al 2008. 
  11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori  a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto  previsto  dal
comma 10, l'importo corrispondente alle  spese  non  riconosciute  e'
incluso tra  le  spese  del  patto  di  stabilita'  interno  relativo
all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo. 
  12.  Per  gli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale   di
censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n.  122,  come  affidatari  di  fasi  delle  rilevazioni
censuarie,  le  risorse   trasferite   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT)  e  le  relative  spese  per  la  progettazione  e
l'esecuzione  dei  censimenti,  nei  limiti  delle   stesse   risorse
trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita'  interno.
Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  agli  enti
locali   individuati   dal   Piano   generale   del   6°   censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009, e  di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  dell'articolo  50  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. I comuni della  provincia  dell'Aquila  in  stato  di  dissesto
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del  patto
di stabilita' interno relativo  all'anno  2012  gli  investimenti  in
conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche  a  valere
sui contributi  gia'  assegnati  negli  anni  precedenti,  fino  alla
concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si  provvede  alla
ripartizione del predetto importo sulla base di criteri  che  tengano
conto della popolazione e della spesa per investimenti  sostenuta  da
ciascun ente locale. 
  14.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute  dal  comune  di
Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  I
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2004,  n.  164,  e  per  la
realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  3
agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di  14
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
  14-bis. Per ciascuno degli  anni  2014,  2015  e  2016,  nel  saldo
finanziario di parte corrente, individuato  ai  sensi  del  comma  3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate, nel  limite  di  10  milioni  di  euro
annui, le spese sostenute dal comune di  Campione  d'Italia  elencate
nel   decreto    del    Ministero    dell'interno    protocollo    n.
09804529/15100-525 del 6  ottobre  1998  riferite  alle  peculiarita'
territoriali   dell'exclave.   Alla   compensazione   degli   effetti
finanziari derivanti dal  periodo  precedente  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
  14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in
termini di competenza  mista,  individuato  ai  sensi  del  comma  3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate  le  spese  sostenute  dai  comuni  per
interventi di edilizia  scolastica.  L'esclusione  opera  nel  limite
massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I
comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa
sono individuati sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
emanare entro il 15 giugno 2014. 
  14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di  competenza
mista, individuato ai sensi del comma  3,  rilevante  ai  fini  della
verifica del rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,  non  sono
considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015
e 50 milioni di euro  per  l'anno  2016,  le  spese  sostenute  dalle
province e dalle citta'  metropolitane  per  interventi  di  edilizia
scolastica.  Gli  enti  beneficiari   dell'esclusione   e   l'importo
dell'esclusione  stessa  sono  individuati,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 1º marzo 2015.(34a) 
  15. Alle procedure di spesa relative ai beni  trasferiti  ai  sensi
delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non
si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto  di  stabilita'
interno, per un importo  corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione  dei  beni  trasferiti.
Tale importo e' determinato secondo i  criteri  e  con  le  modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al  comma
3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
  16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in  termini  di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerate le spese per  investimenti  infrastrutturali  nei  limiti
definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148. 
  17. Sono abrogate le disposizioni  che  individuano  esclusioni  di
entrate o di  uscite  dai  saldi  rilevanti  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno non previste dal presente articolo. 
  18. Il bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  ai  quali  si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e  di  spesa  di  parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrata e  di  spesa  in  conto  capitale,  al  netto  delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo.  A  tale  fine,  gli
enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio  di  previsione  un
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di  cassa
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
  19. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili
per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla  loro  situazione
debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore  a  5.000
abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con  popolazione  compresa
tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto  per  il  patto  di  stabilita'   interno   nel   sito   web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" le informazioni  riguardanti
le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto
e con le modalita'  definiti  con  decreto  del  predetto  Ministero,
sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali.   Con
riferimento al primo semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  decreto  di
cui al periodo precedente;  il  prospetto  del  secondo  semestre  e'
trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di  riferimento.
Con  lo  stesso  decreto  e'  definito  il   prospetto   dimostrativo
dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata
trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici
entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  costituisce  inadempimento  al  patto  di
stabilita' interno. 
  20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto
di stabilita' interno, ciascuno degli enti  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto a inviare, utilizzando il sistema web  appositamente  previsto
per   il   patto    di    stabilita'    interno    nel    sito    web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it", entro il termine perentorio
del 31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  una  certificazione  del   saldo
finanziario  in  termini  di  competenza  mista  conseguito,  firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dal  rappresentante  legale,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'
definiti dal decreto di cui al comma  19.  La  trasmissione  per  via
telematica  della  certificazione  ha  valore  giuridico   ai   sensi
dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82. La mancata trasmissione della  certificazione  entro  il  termine
perentorio  del  31  marzo  costituisce  inadempimento  al  patto  di
stabilita' interno. Nel caso in cui  la  certificazione,  sebbene  in
ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni  dal  termine  stabilito
per l'approvazione del conto consuntivo e  attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si applicano le sole disposizioni di cui
al comma 26, lettera  d),  del  presente  articolo.  Con  riferimento
all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa  oltre
il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto  di
stabilita' interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera  d),  del
presente articolo non si applica purche' la certificazione sia  stata
trasmessa entro il  30  aprile  2016.  Decorsi  sessanta  giorni  dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di  gestione,  in
caso  di  mancata  trasmissione  da  parte  dell'ente  locale   della
certificazione,    il    presidente    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria nel caso di organo  collegiale  ovvero  l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, in qualita'  di  commissario
ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento  e  a
trasmettere la predetta  certificazione  entro  i  successivi  trenta
giorni. Sino alla data di trasmissione da parte  del  commissario  ad
acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del  Ministero
dell'interno sono sospese  e,  a  tal  fine,  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  apposita
comunicazione al predetto Ministero. 
  20-bis.  Decorsi  sessanta  giorni  dal   termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno. 
  21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali  si
registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni  in  materia  di
obiettivi  di  debito  assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  adotta  adeguate  misure  di   contenimento   dei
prelevamenti. 
  22.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  18  APRILE  2012,  N.  61,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2013, N. 51. 
  23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno  2011  sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal  terzo  anno
successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale  base  di
calcolo  su  cui  applicare  le  regole,  le   risultanze   dell'anno
successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti  negli
anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su  cui  applicare  le
regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011  e
le risultanze  dell'anno  2011.  Ai  fini  del  presente  comma  sono
considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo
scorporo di province di nuova istituzione. Il presente comma  non  si
applica alle citta' metropolitane e alle province oggetto di riordino
di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni istituiti a  seguito
di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle  regole  del
patto di stabilita' interno dal quinto anno successivo a quello della
loro istituzione, assumendo  quale  base  di  calcolo  le  risultanze
dell'ultimo triennio disponibile. 
  24. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  25. Le informazioni previste  dai  commi  19  e  20  sono  messe  a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  da  parte   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  modalita'   e   contenuti
individuati tramite apposite convenzioni. 
  26. In caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  interno,
l'ente   locale   inadempiente,   nell'anno   successivo   a   quello
dell'inadempienza: 
    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato. Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e  della
regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione  dei  trasferimenti
erariali  nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente;  (17)  (28)  (33)
(35) (40) 
    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore
all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati
nell'ultimo triennio; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie o finanziarie per  il  finanziamento  degli  investimenti,
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione; 
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione; (28) 
    e) e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo  unico
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive
modificazioni,  con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. (42) ((43)) 
  27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  28. Agli enti locali  per  i  quali  la  violazione  del  patto  di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a
quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,  nell'anno
successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, le sanzioni  di  cui  al  comma  26.  La
rideterminazione delle  indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di
presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui
all'articolo 82 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  e  successive   modificazioni,   in   carica
nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  la  violazione  del  patto  di
stabilita' interno. 
  29. Gli enti locali di cui al comma 28  sono  tenuti  a  comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
del patto di stabilita' interno al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere  dagli
enti locali che si configurano elusivi  delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno sono nulli. 
  31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei
conti accertino che il rispetto del patto di  stabilita'  interno  e'
stato  artificiosamente  conseguito   mediante   una   non   corretta
imputazione delle entrate o delle uscite ai  pertinenti  capitoli  di
bilancio  o  altre  forme   elusive,   le   stesse   irrogano,   agli
amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole
del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione  pecuniaria  fino  a
tre mensilita' del trattamento  retributivo,  al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. 
  32. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono
essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti  degli  enti  locali  relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno. 
                                                                 (37) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma  17-quinquies)
che "Agli enti locali che  non  hanno  rispettato  nell'anno  2012  i
vincoli del patto di stabilita'  in  conseguenza  del  pagamento  dei
debiti di cui al comma 1,  la  sanzione  prevista  dall'articolo  31,
comma 26, lettera a), della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  ferme
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente  all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 6 marzo 2014, n. 16,convertito con modificazioni dalla L. 2
maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'art. 15, comma 1-bis) che  "In
vista della futura trasformazione delle province in enti  di  secondo
livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di
patto di stabilita' interno ad esso  complessivamente  assegnato  per
l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31,  comma  26,  lettera
a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno  2013
nel senso che l'ente medesimo  e'  assoggettato  alla  riduzione  del
fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra
il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un
importo  non  superiore  al  3  per  cento  delle  entrate   correnti
registrate nell'ultimo consuntivo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Per l'anno  2014,
ai comuni assegnatari di  contributi  pluriennali  stanziati  per  le
finalita' di cui all'articolo 6, della legge  29  novembre  1984,  n.
798, che non hanno raggiunto  l'obiettivo  del  patto  di  stabilita'
interno non si applica la sanzione di cui al comma  26,  lettera  d),
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la  sanzione
di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo  31,  si  applica
nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad  una  riduzione  del
fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra  il
risultato registrato e  l'obiettivo  programmatico  predeterminato  e
comunque per un importo non superiore al 3 per  cento  delle  entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei
predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del
bilancio dello Stato le somme residue". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 43,  comma
3-bis) che "La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,  lettera
a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del  patto
di stabilita' interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni,
nel 2014 si applica fino ad un importo pari  al  3  per  cento  delle
entrate correnti registrate nell'ultimo  consuntivo  disponibile  del
comune inadempiente. Su  richiesta  dei  comuni  che  hanno  attivato
nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale
prevista  dall'articolo  243-bis  del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  nonche'  di  quelli
che nel medesimo anno hanno deliberato il  dissesto  finanziario,  il
pagamento  della  sanzione  di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere
rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari  determinati  dalla
sua applicazione non concorrono alla riduzione  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
492, lettera b)) che a decorrere dall'anno 2005  non  si  applica  il
comma 6 del presente articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 492,  lettera  c))  che  a
decorrere dall'anno 2015 non si applica il secondo periodo del  comma
2 del presente articolo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (34a) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 come modificata dal D.L.  19  giugno
2015, n. 78, convertito con mdofiicazioni dalla L. 6 agosto 2015,  n.
125, ha disposto (con l'art. 1, comma 478-bis) che  "Le  disposizioni
recate dai commi da 460 a  478,  ad  esclusione  del  comma  465,  si
applicano anche alla Regione Sardegna". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma  164)
che "La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a),  della
legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e  successive  modificazioni,  da
applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il
patto di stabilita' interno per l'anno 2014, e' ridotta di un importo
pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno
2014, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
707) che a decorrere dall'anno 2016 cessa di  avere  applicazione  il
presente articolo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto: 
  -(con l'art. 7, comma 1) che "La  sanzione  di  cui  al  comma  26,
lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  e
successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti  delle
province  e  delle  citta'  metropolitane  delle  regioni  a  statuto
ordinario  e  delle  regioni  siciliana  e  Sardegna  che  non  hanno
rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015"; 
  -(con l'art. 7, comma 2) che "Nel 2016, ai  comuni  che  non  hanno
rispettato il  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2015,  la
sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo  31  della
legge 12 novembre 2011, n. 183,  e  successive  modificazioni,  ferme
restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura  del  30  per
cento della differenza tra il saldo obiettivo del  2015  e  il  saldo
finanziario conseguito nello stesso anno"; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che "La sanzione di cui  alla  lettera  a)
del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai  comuni  che
non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno  2015,
e' ridotta di un importo pari alla spesa  per  l'edilizia  scolastica
sostenuta nel corso dell'anno  2015,  purche'  non  gia'  oggetto  di
esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del  rispetto  del
patto di stabilita' interno"; 
  -(con l'art. 7, comma 4) che "La sanzione di cui  alla  lettera  a)
del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni, non trova applicazione  nei  confronti  dei
comuni che non  hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno
nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti  a  seguito  di
fusione". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.L. 24  aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.
96, ha disposto (con  l'art.  1,  comma  462-ter)  che  "La  sanzione
relativa al mancato rispetto dei  vincoli  del  patto  di  stabilita'
interno  nell'anno  2012  o  negli  esercizi   precedenti,   di   cui
all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre  2011,
n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi  28,  29  e  31  del
citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora gia'  applicata
ne vengono meno gli  effetti,  nei  confronti  delle  province  delle
regioni a statuto ordinario per le quali le  stesse  violazioni  sono
state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.L. 20  giugno
2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017,  n.
123, ha disposto (con l'art.  1,  comma  462-ter)  che  "La  sanzione
relativa al mancato rispetto dei  vincoli  del  patto  di  stabilita'
interno  nell'anno  2012  o  negli  esercizi   precedenti,   di   cui
all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre  2011,
n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi  28,  29  e  31  del
citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora gia'  applicata
ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni  colpiti  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  di  cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
nonche' delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali
le stesse violazioni sono state accertate successivamente  alla  data
del 31 dicembre 2014".