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LEGGE 3 agosto 2009, n. 115

Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. (09G0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-1-2022
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma
1. La Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.
2. La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorità medesima, nonché ai figli dei cittadini italiani.
3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima.
L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo».
5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.
6. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole europee;
c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I;
d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;
e) il collegio dei revisori dei conti.
7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro degli affari esteri, sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il trattamento giuridico-economico del personale della Scuola stessa e sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.
((7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola))
8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva
((comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I))
, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.
9. Alla direzione della Scuola è preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in possesso di specifiche competenze, di comprovate capacità di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né eccedere il limite di cinque anni. Il dirigente della Scuola è il rappresentante legale dell'istituzione scolastica.
10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui al comma 8 è collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di titolarità può essere coperto esclusivamente con altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione dall'incarico, è assegnato alla sede nella quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo. Il servizio svolto nella Scuola è equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane.
11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è altresì riconosciuta un'indennità di prima sistemazione.