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LEGGE 3 agosto 2009, n. 115

Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. (09G0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  28-8-2009 al: 24-7-2021
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma
1. La Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.
2. La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorità medesima, nonché ai figli dei cittadini italiani.
4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo».
5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.
6. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole europee;
c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I;
d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;
e) il collegio dei revisori dei conti.
7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro degli affari esteri, sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il trattamento giuridico-economico del personale della Scuola stessa e sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.
8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.
9. Alla direzione della Scuola è preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in possesso di specifiche competenze, di comprovate capacità di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né eccedere il limite di cinque anni. Il dirigente della Scuola è il rappresentante legale dell'istituzione scolastica.
10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui al comma 8 è collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di titolarità può essere coperto esclusivamente con altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione dall'incarico, è assegnato alla sede nella quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo. Il servizio svolto nella Scuola è equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane.
11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è altresì riconosciuta un'indennità di prima sistemazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21:
«Art. 3
(Sostegno generale)
. - … (Omissis)...
a) L'Italia si adopererà per fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorità garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee.
L'Italia realizzerà tale impegno attraverso una istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al sistema delle Scuole europee.
Il reclutamento del relativo personale avverrà attraverso nomine in deroga anche facendo ricorso a contratti di prestazione d'opera di durata annuale rinnovabili.
Analogamente in deroga al limite di numero di alunni frequentanti si provvederà per la costituzione delle sezioni e delle classi;
b) L'Italia e l'Autorità stabiliranno di comune accordo la data a partire dalla quale sarà data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma (a).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1996, n. 70:
«Art. 3. - 1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori.
Esso può articolarsi come segue:
ciclo materno;
ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento;
ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.
Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione con il sistema scolastico del paese ospitante.
2. L'insegnamento è impartito dagli insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore secondo la procedura di cui all'art. 12, punto 4.
3. a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base di una Scuola richiede la votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio superiore.
b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario degli insegnanti richiede la votazione all'unanimità del Consiglio superiore.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - ...(Omissis)…
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».