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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile ((e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile)).

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 (in G.U. 10/11/2001, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal:  25-3-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 5-bis

(Disposizioni concernenti il
Dipartimento della protezione civile).
1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.
3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoroa tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27))
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6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.
7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.