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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile ((e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile)).

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 (in G.U. 10/11/2001, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal: 1-6-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  lo  statuto  dell'Agenzia  di  protezione civile,
prevista  dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  non  e'  ancora  operativo, a seguito delle obiezioni formulate
dalla Corte dei conti;
  Considerata  la  necessita'  di  attribuire  ad  un'unica struttura
centrale  il  coordinamento  di  tutte  le  attivita'  in  materia di
protezione  civile,  al  fine di assicurare una composizione unitaria
dei  molteplici  profili  ed  esigenze  che rilevano in tale delicato
settore;
  Considerate   le   conseguenze  negative  derivanti  dalla  mancata
conclusione delle procedure finalizzate all'operativita' dell'Agenzia
di protezione civile;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
continuita'  del  coordinamento  e  la  concreta  funzionalita' delle
strutture attualmente preposte all'attivita' di protezione civile, in
attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;
  Ritenuta     l'urgenza    di    intervenire    in    considerazione
dell'avvicinarsi   della   stagione   invernale,  periodo  nel  quale
solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
     Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  1.  Al  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla  rubrica  dell'articolo  10  sono  soppresse le parole: "e di
   protezione civile";
b) all'articolo  10,  comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di
   protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
c) il  comma  1  dell'articolo  14 e' sostituito dal seguente: "1. Al
   Ministero  dell'interno  sono  attribuite  le funzioni e i compiti
   spettanti  allo  Stato  in  materia  di:  garanzia  della regolare
   costituzione  e del funzionamento degli organi degli enti locali e
   funzioni  statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine
   e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione
   civile  e  prevenzione  incendi, salve le specifiche competenze in
   materia  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, tutela dei
   diritti  civili,  cittadinanza,  immigrazione,  asilo  e  soccorso
   pubblico.";
d) all'articolo  14,  comma  3,  sono  soppresse  le  parole:  " , ad
   eccezione  di  quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile,
   ai   sensi   del  capo  IV  del  titolo  V  del  presente  decreto
   legislativo";
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile"
   e' soppresso;
  g) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L.
26  luglio  2005,  n.152,  ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le
disposizioni  previste  dal  presente  articolo 1, limitatamente alle
politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al
Ministero dell'interno, sono abrogate.