LEGGE 8 maggio 1998, n. 146

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario.

note: Entrata in vigore della legge: 15-05-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
(Modalita' di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
                           accertamento). 
 
  1.  Gli  accertamenti  basati  sugli  studi  di  settore,  di   cui
all'articolo 62-sexies del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
sono effettuati nei confronti dei contribuenti con  le  modalita'  di
cui al presente articolo qualora l'ammontare dei  ricavi  o  compensi
dichiarati risulta inferiore  all'ammontare  dei  ricavi  o  compensi
determinabili sulla base degli studi stessi. (10) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.  223,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (9) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.  223,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (9) 
  3-bis. Nelle ipotesi di cui  al  comma  1  l'ufficio,  prima  della
notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il  contribuente  a
comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218. (7) (9) 
  3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai  ricavi  o  compensi
determinati  sulla  base  degli  studi  di  settore,  possono  essere
attestate le cause che giustificano la non congruita'  dei  ricavi  o
compensi dichiarati rispetto  a  quelli  derivanti  dall'applicazione
degli studi medesimi. Possono essere attestate,  altresi',  le  cause
che  giustificano  un'incoerenza  rispetto  agli   indici   economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione e'  rilasciata,  su
richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere  a)  e
b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  abilitati  alla
trasmissione  telematica  delle   dichiarazioni,   dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
alle lettere a), b) e c)  dell'articolo  32,  comma  1,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e  dai  dipendenti  e  funzionari
delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza  tecnica  di
cui all'articolo 12, comma 2, del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546. 
  4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti: 
    a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85,  comma  1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o  compensi  di  cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al  limite
stabilito per ciascuno studio di  settore  dal  relativo  decreto  di
approvazione  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo',  comunque,
essere superiore a 7,5 milioni di euro; 
    b)  che  hanno  iniziato  o  cessato  l'attivita'   nel   periodo
d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica  comunque  in
caso di cessazione e inizio dell'attivita',  da  parte  dello  stesso
soggetto, entro sei mesi dalla data  di  cessazione,  nonche'  quando
l'attivita' costituisce mera  prosecuzione  di  attivita'  svolte  da
altri soggetti; 
    c) che si trovano  in  un  periodo  di  non  normale  svolgimento
dell'attivita'. (10) 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  5. Ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  all'ammontare  dei
maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi
di settore, si applica, tenendo conto della esistenza  di  operazioni
non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota
media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle  operazioni
imponibili, diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di  beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 
  6.  I  maggiori  ricavi,  compensi  e  corrispettivi,   conseguenti
all'applicazione  degli  accertamenti  di  cui  al  comma  1,  ovvero
dichiarati per effetto dell'adeguamento di  cui  all'articolo  2  del
regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e  le  modalita'
di applicazione degli  studi  di  settore,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non  rilevano  ai
fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale. 
  7.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  e'  istituita  una
commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto  anche
conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria
e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione
e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere
in merito alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
realta' cui si  riferiscono.  Non  e'  previsto  alcun  compenso  per
l'attivita' consultiva dei componenti della commissione. (16) 
  8. Con i decreti di approvazione degli  studi  di  settore  possono
essere stabiliti criteri e  modalita'  di  annotazione  separata  dei
componenti  negativi  e  positivi  di  reddito  rilevanti   ai   fini
dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei  soggetti  che
esercitano piu' attivita'. 
  9. Con i regolamenti previsti dall'articolo  3,  comma  136,  della
legge 23 dicembre 1996, n.  662,  sono  disciplinati  i  tempi  e  le
modalita' di applicazione degli studi di settore, anche in deroga  al
comma 10 del presente articolo ed al comma 125 dell'articolo 3  della
citata legge n. 662 del 1996. 
  10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma
1 non possono essere effettuati nei confronti  dei  contribuenti  che
indicano  nella  dichiarazione  dei  redditi  ricavi  o  compensi  di
ammontare non inferiore a quello  derivante  dall'applicazione  degli
studi di settore; in tal caso, si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 55, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  ma
non e' dovuto il versamento della  somma  pari  a  un  ventesimo  dei
ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo
di imposta, ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  l'adeguamento
al  volume  d'affari  risultante  dall'applicazione  degli  studi  di
settore  puo'  essere  operato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro  il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i  maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto  termine,  in
un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli  23  e  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni. 
  11.  Nell'articolo  62-bis,   comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: ", con
particolare riferimento agli acquisti di beni e  servizi,  ai  prezzi
medi praticati,  ai  consumi  di  materie  prime  e  sussidiarie,  al
capitale investito, all'impiego  di  attivita'  lavorativa,  ai  beni
strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e ad  altri
elementi significativi in relazione all'attivita' esercitata". 
  12. L'elaborazione degli studi di settore, degli  indici  sintetici
di  affidabilita'  fiscale,  la   revisione   e   reingegnerizzazione
integrata  dei  processi   fiscali   e   delle   connesse   procedure
informatiche, da  realizzare  in  collaborazione  con  le  competenti
Agenzie   fiscali,   con   l'obiettivo   della   semplificazione    e
dell'efficientamento dei processi, nonche' ogni  altra  attivita'  di
studio e ricerca in materia tributaria possono  essere  affidate,  in
concessione, ad una  societa'  a  partecipazione  pubblica.  Essa  e'
costituita sotto forma di societa' per azioni  di  cui  il  Ministero
delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore  al
51 per cento.  Dall'applicazione  del  presente  comma  non  potranno
derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello
Stato; per ciascuno  degli  anni  1998  e  1999,  le  predette  spese
aggiuntive non potranno superare la somma di  lire  2  miliardi  alla
quale si  provvede  mediante  le  maggiori  entrate  derivanti  dalla
presente  legge.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (16)((18)) 
  12-bis.  Per  la  revisione  e  reingegnerizzazione  integrata  dei
processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di  cui  al
comma 12, e' sentita una apposita commissione di esperti che  esprime
il proprio parere non  vincolante  in  merito  alla  idoneita'  delle
soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati.  La  commissione
e' istituita con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
ed e' composta da esperti, designati dallo  stesso  Ministro,  tenuto
anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della
guardia di finanza, della SOGEI  SpA,  nonche'  delle  organizzazioni
economiche  di  categoria,  degli  ordini   professionali   e   delle
associazioni di software. I componenti della commissione  partecipano
alle sue attivita' a titolo gratuito  e  senza  diritto  al  rimborso
delle spese eventualmente sostenute. 
  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma  12-bis  esprime,
entro il 30  novembre  2018,  un  parere  in  merito  alle  soluzioni
riguardanti  la  revisione  e  reingegnerizzazione  delle   procedure
informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica
IVA. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
410) che le disposizioni dei commi 2 e 3-bis del  presente  articolo,
hanno effetto a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  al  31
dicembre 2004. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223,convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37,  comma  2)  che  le
suddette modifiche sono apportate con effetto dal  periodo  d'imposta
per il quale il termine di presentazione  della  dichiarazione  scade
successivamente alla data di entrata in vigore del  suddetto  D.L.  4
luglio 2006, n. 223. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 24)
che le disposizioni di cui al comma 1  del  presente  articolo,  come
modificate dal comma 23 della suddetta L. 296/06, limitatamente  alla
lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in  corso
al 1° gennaio 2007. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 18) che le disposizioni di
cui ai commi 4  e  4-bis  del  presente  articolo,  hanno  effetto  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla  data  del  1°  gennaio
2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b)  del  comma  4
del citato articolo 10 che hanno effetto  dal  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2006. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 8) che
"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'  istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso  Ministro,  tenuto
anche  conto  delle  segnalazioni  dell'Amministrazione  finanziaria,
delle  organizzazioni  economiche  di  categoria   e   degli   ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase  di  elaborazione
e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di  ciascun  indice,
esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare
la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali  devono  essere  elaborati  gli  indici.  I  componenti   della
commissione partecipano alle sue attivita'  a  titolo  gratuito.  Non
spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute.  Fino
alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le  sue
funzioni  sono  svolte  dalla  commissione  degli  esperti   di   cui
all'articolo 10, comma 7, della legge  8  maggio  1998,  n.  146.  Le
funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di  cui  al
presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 9-bis, comma 15) che  "La  societa'
indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8  maggio  1998,  n.
146, provvede, altresi', a  porre  in  essere  ogni  altra  attivita'
idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei  dati,  a
potenziare le attivita' di analisi  per  contrastare  la  sottrazione
all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura  contributiva,
ad aggiornare la mappa del rischio di evasione  e  a  individuare  le
relative aree territoriali e settoriali di intervento". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal D.L. 24 febbraio  2023,
n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023,  n.  41,
ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 15) che  "La  societa'  indicata
nell'articolo 10, comma 12,  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le   attivita'   di   analisi   per   contrastare   la    sottrazione
all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura  contributiva,
ad aggiornare la mappa del rischio di evasione  e  a  individuare  le
relative aree territoriali e settoriali di  intervento  nonche',  per
favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione
dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, a porre in essere le  attivita'  di  progettazione,  di
sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati,
relativamente  agli   aspetti   metodologici,   fermi   restando   il
coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e  la
cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.".