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DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  22-2-2024
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Art. 5

Avvio del procedimento
1.
((L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:))
((23))
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
((d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).))
((23))
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (15) (16)
1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (15) (16)
1-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (15) (16)
1-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (15) (16)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario. (21)

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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187 come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 01/10/2015, n. 228) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) che, ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, "le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016".
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 4-octies, comma 2) che la presente modifica si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".