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DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal: 22-2-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 120, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi   per   la   revisione    organica    della    disciplina
dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 1997; 
  Acquisito il parere  della  commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 giugno 1997; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                   Definizione degli accertamenti 
 
  ((1. L'accertamento delle imposte sui redditi  e  dell'imposta  sul
valore  aggiunto,  nonche'  il  recupero  dei  crediti  indebitamente
compensati non dipendente  da  un  precedente  accertamento,  possono
essere definiti con adesione del contribuente.)) ((23)) 
  2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e  donazioni,  di
registro, ipotecaria, catastale  ((...))  puo'  essere  definito  con
adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo  le  disposizioni
seguenti. ((23)) 
  ((2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini  del
contraddittorio preventivo previsto  dall'articolo  6-bis,  comma  3,
della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  reca  oltre  all'invito  alla
formulazione di osservazioni,  anche  quello  alla  presentazione  di
istanza per la definizione dell'accertamento con adesione,  in  luogo
delle osservazioni. L'invito alla presentazione  di  istanza  per  la
definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso  contenuto
nell'avviso di  accertamento  o  di  rettifica  ovvero  nell'atto  di
recupero non soggetto all'obbligo del  contraddittorio  preventivo.))
((23)) 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma
2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi  dal
30 aprile 2024, mentre  le  disposizioni  di  cui  al  titolo  II  si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2023".