DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                       Avvio del procedimento 
 
  1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale
sono indicati: 
    a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 
    b)  il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per   definire
l'accertamento con adesione. 
  c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi
dovuti; 
    d) i motivi  che  hanno  dato  luogo  alla  determinazione  delle
maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c); 
  1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (15) (16) 
  1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (15) (16) 
  1-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014,  N.  190.  (15)
(16) 
  1-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (15)
(16) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  ((3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui  al  comma  1,
lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere  di
notificazione  dell'atto  impositivo  intercorrano  meno  di  novanta
giorni, il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell'atto
impositivo e' automaticamente  prorogato  di  centoventi  giorni,  in
deroga al termine ordinario)). ((21)) 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi  da  1-bis  a
1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
presente   legge,   continuano   ad   applicarsi   agli   inviti   al
contraddittorio in materia di imposte sui  redditi,  di  imposta  sul
valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il  31
dicembre 2015, e le disposizioni  di  cui  all'articolo  5-bis  dello
stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano  ad  applicarsi
ai processi verbali  di  constatazione  in  materia  di  imposte  sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro  la  stessa
data". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 30 settembre 2015, n.  153,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 novembre 2015, n.  187  come  modificato  dall'avviso  di
rettifica (in G.U. 01/10/2015, n. 228) ha  disposto  (con  l'art.  2,
comma  2,  lettera  a))  che,  ai  soli  fini  della   collaborazione
volontaria  di  cui  alla  legge  15  dicembre  2014,  n.  186,   "le
disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel  testo  vigente  alla
data del 30 dicembre  2014,  continuano  ad  applicarsi  fino  al  31
dicembre 2016". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 4-octies, comma  2)
che la presente modifica  si  applica  agli  avvisi  di  accertamento
emessi dal 1° luglio 2020.