LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
              Incentivi per le piccole e medie imprese

  1.  Alle  piccole  e  medie  imprese, come definite dal decreto del
Ministro   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  18
settembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 229 del 1
ottobre  1997,  in conformita' alla disciplina comunitaria, che dal 1
ottobre  1997  al  31  dicembre  2000  assumono  nuovi  dipendenti e'
concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998,
un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il
primo  nuovo  dipendente  ed  a  8  milioni  di lire per ciascuno dei
successivi.   Il  credito  di  imposta  non  puo'  comunque  superare
l'importo  complessivo  di  lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre
periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.
  2.  Le  imprese  di cui al comma 1 devono operare nelle (( . . . ))
aree  comunque  situate  nei  territori  di  cui  all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli
per i quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la
necessita'  di  intervento  con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997,
confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:
    a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144));
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144));
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144));
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144)).
  3.  ((Per  le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna,
appartenenti  ai  territori  di  cui  al  comma  2  )) possono essere
stabilite   con   decreto   del   Ministro   delle   finanze,  previa
deliberazione  del  CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al
comma  1,  avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto
sopportati dalle imprese ivi localizzate.
  4.  Il  credito  d'imposta,  che  non  concorre alla formazione del
reddito  imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi di imposta
successivi,   puo'   essere  fatto  valere  ai  fini  del  versamento
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  giuridiche  (IRPEG)  e dell'imposta sul
valore  aggiunto  (IVA)  anche  in compensazione ai sensi del decreto
legislativo  9  1uglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei
quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non e'
rimborsabile;  tuttavia,  esso  non  limita il diritto al rimborso di
imposte ad altro titolo spettante.
  5.  Le  agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione
che:
    a)  l'impresa  di  cui  al  comma 1, anche di nuova costituzione,
realizzi  un  incremento  del  numero  di  dipendenti a tempo pieno e
indeterminato.  Per  le imprese gia' costituite al 30 settembre 1997,
l'incremento  e' commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale
data;
    b)  l'impresa  di  nuova  costituzione eserciti attivita' che non
assorbono  neppure  in  parte  attivita'  di  imprese  giuridicamente
preesistenti  ad  esclusione  delle  attivita'  sottoposte  a  limite
numerico o di superficie;
    c)  il  livello  di  occupazione  raggiunto a seguito delle nuove
assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
    d)  l'incremento  della  base  occupazionale venga considerato al
netto  delle  diminuzioni  occupazionali  in  societa' controllate ai
sensi  dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto;
    e)  i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento
o di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei
territori  di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e
successive modificazioni;
    f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
    g)  siano  osservati  i  contratti  collettivi  nazionali  per  i
soggetti assunti;
    h)   siano  rispettate  le  prescrizioni  sulla  salute  e  sulla
sicurezza   dei   lavoratori  previste  dal  decreto  legislativo  19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
    i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come
definiti  dall'articolo  6,  comma  6,  lettera  i),  del decreto del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre
1995, n. 527, e successive modificazioni.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite   anche   le   procedure   di  controllo  in  funzione  del
contenimento   dell'evasione   fiscale  e  contributiva  prevedendosi
altresi' specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.
  7.   Qualora   vengano  definitivamente  accertate  violazioni  non
formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a
lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di
lavoro  dipendente,  ovvero  violazioni alla normativa sulla salute e
sulla  sicurezza  dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19
settembre  1994,  n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni,
commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente
articolo,  le  agevolazioni  sono  revocate,  si fa luogo al recupero
delle  minori  imposte  versate  o del maggior credito riportato e si
applicano le relative sanzioni.
  8.  Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
pieno  con  scadenza  almeno  triennale i crediti d'imposta di cui al
comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con
contratti  di  lavoro  a  tempo parziale e indeterminato, spettano in
misura   proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del
contratto  nazionale  e  sono  concedibili  per  un numero massimo di
cinque dipendenti.
  9.  I  crediti  di  imposta  di  cui  al  comma  1  possono  essere
incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiare:
    a)  abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit
previsto  dal  regolamento  (CEE)  n.  1836/93  del Consiglio, del 29
giugno 1993;
    b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle
emissioni inquinanti;
    c)  producano  prodotti  che  possiedono  il  marchio di qualita'
ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del
23 marzo 1992;
    d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere a) e c) del
primo  comma  del  l'articolo  4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e
abbiano  provveduto  all'adeguamento  alle  norme  di  cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
  10.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si
applicano  per  i  settori  esclusi  di  cui alla comunicazione della
Commissione  delle  Comunita'  europee  96/C  68/06.  Le agevolazioni
previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai
sensi  della  predetta  comunicazione  purche'  non venga superato il
limite massimo previsto nel comma 1.
  11.  Gli  oneri  derivanti dal presente articolo fanno carico sulle
quote  messe  a  riserva  dal  CIPE  in sede di riparto delle risorse
finanziarie  destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme,
iscritte  all'unita'  previsionale  di base "Devoluzione di proventi"
dello  stato  di previsione del Ministero delle finanze, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
  12.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono  stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti
di imposta di cui al comma 1.
  13.  Il  primo  periodo del nono comma dell'articolo 9 del decreto-
legge  1  ottobre  1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, e' sostituito dal seguente: "A favore
delle  cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel
settore  del  commercio  e  del  turismo, ovvero da questi e da altri
soggetti  operanti  nel  settore  dei  servizi,  ed aventi come scopo
sociale   la  prestazione  di  garanzie  al  fine  di  facilitare  la
concessione  di  crediti  di esercizio o per investimenti ai soci, e'
concesso   annualmente   un   contributo   diretto  ad  aumentare  le
disponibilita' del fondo di garanzia".
  14.  Il  termine  di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione  e  l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato
al  31  dicembre  1997  dal  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 542,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649,
e'  ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori
entrate  provvede  la  Cassa  per  la  piccola  proprieta' contadina,
mediante    versamento,    previo   accertamento   da   parte   della
Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
  15.  Le  agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di
attivita'  autonome  realizzate  da  inoccupati  e disoccupati di cui
all'articolo  9-septres  del  decreto-legge  1  ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda
e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.  Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote
che  il  CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate
allo  sviluppo  delle  aree  depresse,  riserva  alle  aree di cui al
periodo  precedente  in una percentuale non superiore al 25 per cento
delle  risorse  destinate  per  analoghe  finalita'  alle aree di cui
all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.  2052/88,  e successive
modificazioni.
  16. Per i soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per
la  prima  volta  alla  gestione  speciale degli artigiani o a quella
degli  esercenti attivita' commerciali nel periodo dal 1 gennaio 1998
al  31  dicembre  1998  il versamento dei contributi dovuti per i due
anni successivi all'iscrizione puo' essere differito a domanda per un
importo  pari  al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per
le  gestioni  predette.  Il  versamento  differito  dei contributi e'
effettuato  nei  quattro  anni successivi alla data di cessazione del
beneficio  e  ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del
quadriennio.  Le  modalita' di attuazione della presente disposizione
ed  il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto
di  quelli  medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono
definiti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
  17.  Alle  imprese  gia'  beneficiarie  dello  sgravio contributivo
generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del decreto-
legge  31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge  28  febbraio  1997,  n.  30,  operanti nelle regioni Campania,
Basilicata,  Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  e' concesso a
decorrere dal periodo di paga dal 1 dicembre 1997 fino al 31 dicembre
2001  un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati
alla data del 1 dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile
ai  fini  pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua
nell'anno  solare  precedente.  Il  contributo spetta altresi', fermo
restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti
successivamente  al  1  dicembre  1997  a  seguito  di  turn-over  ed
escludendo  i  casi  di  licenziamento  effettuati  nei  dodici  mesi
precedenti all'assunzione.
  18.  Il  contributo  capitario di cui al comma 17 e' concesso nella
misura  annua  di seguito indicata ed e' corrisposto in quote mensili
fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i
contributi   mensilmente   dovuti   alle   gestioni  previdenziali  e
assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo
riferito  a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31
dicembre  1998;  lire  1.400.000  fino  al  31  dicembre  1999,  lire
1.150.000  fino  al  31  dicembre  2000,  lire  1.050.000  fino al 31
dicembre 2001.
  19.  Il  contributo  di  cui al comma 17 non trova applicazione nei
confronti  dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione
navale,  dei  settori  disciplinati dal Trattato CECA. Per il settore
delle  fibre  sintetiche  e  per  il  settore  automobilistico, quale
definito   nella   "Disciplina   comunitaria  degli  aiuti  di  Stato
all'industria automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C 279 del 15 settembre 1997, il
predetto  contributo  trova  applicazione  nei confronti delle stesse
categorie  di  lavoratori e con gli stessi criteri e modalita' di cui
ai  commi  17  e  18,  alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa
l'ammontare  complessivo  del contributo non puo', comunque, superare
il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo
dovra' avvenire in conformita' alla disciplina degli aiuti de minimis
prevista   dalla  comunicazione  della  Commissione  delle  Comunita'
europee   96/C  68/06,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita'  europee  C  68  del  6  marzo  1996; qualsiasi altro aiuto
supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de
minimis  non  deve  far  si' che l'importo complessivo degli aiuti de
minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in
un periodo di tre anni.
  20.  Al  contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni
di  cui  ai  commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 9
ottobre  1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre  1989,  n.  389, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono  fatte  salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-
legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge  28  novembre  1996,  n.  608, come modificato dall'articolo 23
della  legge  24  giugno  1997,  n.  196.  Il  contributo  stesso  e'
alternativo  ad  ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni
previdenziali  ed  assistenziali  ad  eccezione della fiscalizzazione
degli oneri sociali.
  21.   Per   i  nuovi  assunti  nei  periodi  di  cui  al  comma  17
successivamente  al  30  novembre  1997  e  al  30  novembre  1998 ad
incremento,  rispettivamente,  delle  unita'  effettivamente occupate
alle  stesse  date,  nelle  imprese  di  cui  al comma 17, lo sgravio
contributivo  di  cui  all'articolo  14 della legge 2 maggio 1976, n.
183,  e'  riconosciuto,  esclusivamente  per  le attivita' svolte nei
territori  indicati  nel  predetto comma 17, con l'aggiunta di quelli
dell'Abruzzo  e  del  Molise,  in misura totale dei contributi dovuti
all'INPS  a  carico  dei  datori di lavoro, per un periodo di un anno
dalla  data  di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni
assoggettate   a  contribuzioni  per  il  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti.
  22.  L'onere  derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che
e'   rimborsato   dallo   Stato   all'INPS  sulla  base  di  apposita
rendicontazione,  e'  pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a
lire 950 miliardi per l'anno 2001.