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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 70

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già sostituita dall'articolo 34, comma 3, lettera e), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituita dalla seguente:
"c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successi. Per i periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute".
2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono parzialmente destinate al settore dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazione, è aumentata rispettivamente di lire 4 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4; di lire 13 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5; di lire 4 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8, nonché di lire 7 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278.
3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, è prorogato al 31 dicembre 1993. (9) (12) (16) (20)
((21))
4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente: "Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1997.
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 4, comma 14) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999".
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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001".
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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma 22) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003".
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AGGIORNAMENTO (21)

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004".