LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 70 
 
  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia'  sostituita
dall'articolo 34, comma 3, lettera  e),  del  decreto-legge  2  marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
1989, n. 154, e' sostituita dalla seguente: 
"c) per il commercio dei  quotidiani,  dei  periodici,  dei  supporti
integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico,
in relazione al numero delle copie vendute  ovvero  in  relazione  al
numero  di  quelle  consegnate  o  spedite  diminuito,  a  titolo  di
forfettizzazione della resa: del 70 per cento per  gli  anni  1992  e
1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per
gli anni successi. Per i  periodici  si  intendono  le  pubblicazioni
registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n.  47,  e
successive modificazioni.  Per  le  cessioni  congiunte  di  giornali
quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se  offerti
in omaggio, l'imposta si applica sul  corrispettivo  complessivo  dei
beni ceduti, con l'aliquota  relativa  al  bene  principale;  qualora
quest'ultimo non sia costituito  dalle  pubblicazioni  o  dai  libri,
l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute". 
  2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono
parzialmente destinate al settore dell'editoria.  In  particolare,  a
decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di  spesa  prevista  dalla
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazione, e' aumentata
rispettivamente  di  lire  4  miliardi  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 4; di  lire  13  miliardi  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 5; di lire 4 miliardi per gli  interventi  di  cui  agli
articoli 7 e 8, nonche' di lire 7 miliardi per gli interventi di  cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278. 
  3. Il termine del 31  dicembre  1991  concernente  le  agevolazioni
tributarie per la  formazione  e  l'arrotondamento  della  proprieta'
contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto
1988, n. 349, e' prorogato al 31 dicembre 1993. (9)  (12)  (16)  (20)
((21)) 
  4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1  del  decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
giugno 1990, n. 165, e' sostituito dal seguente:  "Le  costruzioni  o
porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni
come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone  e  quindi  ad
uso  diverso  da  quello  indicato  nella  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni,  devono  essere  iscritte  al   catasto
edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)  che
il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31
dicembre 1997. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
14) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per  la
formazione e l'arrotondamento della proprieta'  contadina,  prorogato
al 31 dicembre 1997  dal  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  649,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 10, comma 3)
che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo  70  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per  la
formazione  e  l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina,   gia'
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al  31  dicembre
2001". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con  l'art.  52,  comma
22) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per  la
formazione  e  l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina,   gia'
prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al  31  dicembre
2003". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma  3)
che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo  70  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per  la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina,  prorogato,
da ultimo, al 31 dicembre 2003  dall'articolo  52,  comma  22,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2004".