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LEGGE 14 agosto 1991, n. 278

Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria.

note: Entrata in vigore della legge: 12/9/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-9-1991

Art. 4

1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'articolo 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In ogni caso tale somma è ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67".
3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10 e all'articolo 4, comma 1, della citata legge".
4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti".
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 67/1987 si veda la precedente nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990, così come modificato dalla presente legge, si veda la precedente nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 4, comma 2, della legge n. 250/1990 si veda la precedente nota all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 250/1990 si veda la precedente nota all'art. 1.