LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2000
                              ART. 10.
         (Imposta di registro sui conferimenti in societa).
   1.  AL  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
   "  ART.  50.  -  (Atti  ed  operazioni  concernenti societa', enti
consorzi   associazioni   ed   altre  organizzazioni  commerciali  od
agricole).  -  1.  Per  gli  atti  costitutivi  e  per gli aumenti di
capitale  o  di  patrimonio  di  societa'  o  di  enti, diversi dalle
societa',   compresi   i   consorzi,   le  associazioni  e  le  altre
organizzazioni  di  persone  o  di  beni  con  o  senza  personalita'
giuridica  aventi  per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di
attivita'  commerciali  o  agricole,  con  conferimento di immobili o
diritti  reali  immobiliari,  la  base  imponibile  e' costituita dal
valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli
oneri  accollati  alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni  commerciali  o  agricole, nonche' delle spese e degli
oneri   inerenti  alla  costituzione  o  all'esecuzione  dell'aumento
calcolati  forfetariamente  nella  misura  del 2 per cento del valore
dichiarato  fino  a  lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte
eccedente,  e  in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo
";
   b)  nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
   "  2.  Contratti  di associazione in partecipazione con apporto di
beni  diversi  da  quelli  indicati  nell'articolo 1 e nel successivo
articolo 7: lire 250.000. ";
   c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:
   1)  al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella
colonna  delle  aliquote,  le parole: " 1 per cento " sono sostituite
dalle seguenti: " lire 250.000 ";
   2) le note sono sostituite dalle seguenti:
   "  NOTE - I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita'
da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il
loro trasferimento o la loro costituzione.
   II)  L'imposta  di  cui  alla  lettera  e) si applica se l'atto di
regolarizzazione  e'  registrato  entro  un  anno dall'apertura della
successione.  In  ogni  altro caso di regolarizzazione di societa' di
fatto,  ancorche'  derivanti  da  comunioni  ereditarie, l'imposta si
applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
   III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli
   indicati  nel  presente  articolo  si  applica  l'articolo 9 della
   tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta
nella  misura  fissa  di lire 250.000 se la societa' destinataria del
conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro
dell'Unione europea.
   V)  Per  gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico
contemplati  alla  lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi
previste. ";
   d)  sono  abrogati  il  comma  3  dell'articolo  19,  il  comma  6
dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.
   2.  Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute
nel  comma  1  si  applicano  a  decorrere da quelli sottoscritti nel
trimestre  in  corso  al  31  dicembre  1999,  la  cui  denuncia deve
presentarsi successivamente a tale data.
   3.  Il  termine  di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione   e  l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina,  gia'
prorogato  al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge
27  dicembre  1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2001.   Alle  relative  minori  entrate  provvede  la  Cassa  per  la
formazione  della  proprieta'  contadina, mediante versamento, previo
accertamento  da  parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata
del bilancio dello Stato.