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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
Testo in vigore dal:  2-3-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 27

Disposizioni in materia previdenziale
1. In materia di sgravi contributivi,
((...))
, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalità previste dal . Per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle
((regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise è concesso))
lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.
2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI)
((, relativamente al personale dirigente già iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilità di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI))
.
((
2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1 gennaio 1997.
2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.
2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo
))
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire
((2.258))
miliardi si provvede:
a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;
b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilità per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo è incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
((b-bis) quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-bis))
.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.