LEGGE 31 luglio 1997, n. 249

Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 8-9-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                Norme sull'emittenza radiotelevisiva 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  2. L'Autorita' approva il piano  nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e  non  oltre  il  31
gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30  aprile  1998,  le
nuove concessioni  radiotelevisive  private.  Tali  concessioni,  che
hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto
delle condizioni definite in un regolamento  adottato  dall'Autorita'
tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3,  a  societa'  per
azioni, in accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'  limitata  e
cooperative. Le societa' di cui al presente comma  devono  essere  di
nazionalita' italiana ovvero  di  uno  Stato  appartenente  allUnione
europea.  Il  controllo  delle  societa'  da  parte  di  soggetti  di
cittadinanza o nazionalita'  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea e' consentito a condizione che  detti  Stati  pratichino  nei
confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocita,  fatte
salve  le  disposizioni  derivanti  da  accordi  internazionali.  Gli
amministratori delle societa' richiedenti la concessione  non  devono
aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non
colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati  sottoposti  a
misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorita, limitatamente  alla
radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le  scadenze
previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione  del
piano nazionale di assegnazione  e  del  conseguente  rilascio  delle
concessioni, qualora la complessita' del piano radiofonico  impedisca
la sua stesura nei tempi indicati. Il piano  dovra'  comunque  essere
elaborato entro il 31 dicembre 1998  e  il  rilascio  delle  relative
concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il 30 aprile  1999.  In
caso di deroga e' consentita  la  prosecuzione  dell'esercizio  della
radiodiffusione sonora di cui al comma  1,  fino  al  rilascio  delle
nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque
non oltre il 30 aprile l999. (2) 
  3. Ai  fini  del  rilascio  delle  concessioni  radiotelevisive  il
regolamento  di  cui  al  comma  2,  emanato  dopo  aver  sentito  le
associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti  o  reti
private, prevede: 
    a) per le emittenti radiotelevisive nazionali: 
      1) una misura adeguata del capitale e la  previsione  di  norme
che  consentano  la  massima   trasparenza   societaria   anche   con
riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2; 
      2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti
che, in base al  progetto  editoriale  presentato,  garantiscano  una
proposta  di  produzioni  destinate  a  diversificare  l'offerta   in
relazione  alle  condizioni  di  mercato,  una  quota  rilevante   di
autoproduzione e di produzione italiana ed europea,  una  consistente
programmazione  riservata  allinformazione,  un  adeguato  numero  di
addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale; 
    b) per le emittenti radiotelevisive locali e  la  radiodiffusione
sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi: 
      1)  la  semplificazione   delle   condizioni,   dei   requisiti
soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni; 
      2) la distinzione delle  emittenti  radiotelevisive  locali  in
emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali  ed  emittenti  con
obblighi di informazione in base a  criteri  che  verranno  stabiliti
dall'Autorita'.  La  possibilita'  di  accedere  a   provvidenze   ed
incentivi, anche gia' previsti da precedenti disposizioni  di  legge,
e'  riservata  in  via  esclusiva  alle  emittenti  con  obblighi  di
informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della
legge 6 agosto 1990, n. 223; 
      3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di
strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e
produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di  aziende,
le dismissioni e le fusioni nonche' la costituzione  di  consorzi  di
servizi  e  lingresso  delle  emittenti  radiotelevisive  locali  nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni: 
      4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive  locali  di
trasmettere programmi informativi  differenziati  per  non  oltre  un
quarto delle  ore  di  trasmissione  giornaliera  in  relazione  alle
diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza; 
      5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita',
sponsorizzazioni e televendite. 
      6) in attesa che il Governo emani uno o  piu'  regolamenti  nei
confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e  televisiva  in
ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31  della  legge  6
agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo; 
      7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono  particolare
valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70  per
cento della programmazione monotematica quotidiana a temi  di  chiara
utilita'  sociale,  quali  salute,  sanita'  e  servizi  sociali,   e
classificabili  come  vere  e  proprie  emittenti  di  servizio.   Le
emittenti locali a programmazione  monotematica  di  chiara  utilita'
sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte
di pubblicita' pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio
locali  e  nazionali,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  1
dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n.  223,  come  sostituito
dall'articolo 11-bis  del  decreto-legge  27  agosto  1993,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,  n.  422,
e, da ultimo, dallarticolo 1, comma 10, del decreto-legge 23  ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  dicembre
1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le  caratteristiche  e
l'impegno previsto dal primo periodo  hanno  diritto  prioritario  ai
rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7  della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del  decreto-legge  27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le
emittenti locali che dedicano almeno il 70 per  cento  della  propria
programmazione ad un tema di chiara utilita' sociale, la  misura  dei
rimborsi e delle riduzioni viene stabilita  sia  per  le  agenzie  di
informazione,  sia  per  le  spese  elettriche,  telefoniche   e   di
telecomunicazioni, compreso luso del satellite, nella misura prevista
dalla norme vigenti. (9) 
  4. Nell'ambito del riassetto del piano  nazionale  di  assegnazione
delle frequenze, le stesse, in  via  prioritaria  sono  assegnate  ai
soggetti titolari della concessione comunitaria. 
  5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito
nazionale devono consentire lirradiazione  dei  programmi  secondo  i
criteri tecnici  stabiliti  nell'articolo  2,  comma  6,  e  comunque
l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno
l80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi  di  provincia.  Le
concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito  nazionale
devono consentire l'irradiazione del segnale in unarea geografica che
comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i  capoluoghi
di provincia. Il piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze
riserva almeno  un  terzo  dei  programmi  irradiabili  all'emittenza
televisiva locale  e,  di  norma,  il  70  per  cento  dei  programmi
irradiabili all'emittenza radiofonica in  ambito  locale.  Nel  piano
nazionale di assegnazione delle frequenze e' prevista una riserva  di
frequenze: 
    a)  per  le  emittenti  radiotelevisive  locali  e   radiofoniche
nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose  e
che  si  impegnano  a  non  trasmettere  piu'  del  5  per  cento  di
pubblicita' per  ogni  ora  di  diffusione.  La  concessione  a  tali
emittenti puo' essere rilasciata se  le  stesse  sono  costituite  da
associazioni  riconosciute   o   non   riconosciute,   fondazioni   o
cooperative prive di scopo di lucro; 
    b) per l'introduzione del servizio di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva digitale cosi' come previsto  dall'articolo  2,  comma  6,
lettera d). L'esercizio della  radiodiffusione  sonora  e  televisiva
digitale e' concesso alla concessionaria del servizio pubblico  e  ai
concessionari o autorizzati per la televisione e  la  radiodiffusione
sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire
consorzi fra loro o con  altri  concessionari  per  la  gestione  dei
relativi impianti. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. 
  10. La  diffusione  radiotelevisiva  via  satellite  originata  dal
territorio  nazionale,  compresa  quella  in  forma  codificata,   e'
soggetta ad autorizzazione  rilasciata  dall'Autorita'  ovvero,  fino
alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla  base
di un apposito regolamento. 
  11. ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.LGS.  31  LUGLIO  2005,  N.  177)).
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO  2005,  N.  177)).  ((PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). ((PERIODO ABROGATO  DAL
D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.LGS.  31
LUGLIO 2005, N.  177)).  L'Autorita'  ovvero,  fino  al  momento  del
funzionamento   dell'Autorita'    stessa,    il    Ministero    delle
comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del  piano
nazionale di  assegnazione  delle  frequenze,  assegna  le  frequenze
libere, anche a seguito del trasferimento  su  cavo  o  su  satellite
delle reti di cui al presente comma, ai concessionari  o  autorizzati
in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste
dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni  l'Autorita'  adotta,
sulla  base  delle  norme  contenute  nella  presente  legge  e   nel
regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina  dei  servizi
radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le  norme  dell'articolo  11,
commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993,  n.  323,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in  contrasto
con la presente legge. (2) 
  12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu' della previgente
disciplina, in particolare  per  cio'  che  attiene  ai  procedimenti
sanzionatori in corso, alle violazioni  contestate  e  alle  sanzioni
applicate. 
  13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli  immobili,  composti  da  piu'
unita'  abitative  di  nuova  costruzione   o   quelli   soggetti   a
ristrutturazione  generale,  per  la  ricezione  delle   trasmissioni
radiotelevisive  satellitari  si  avvalgono  di  norma   di   antenne
collettive e possono  installare  o  utilizzare  reti  via  cavo  per
distribuire nelle singole unita' le  trasmissioni  ricevute  mediante
antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  i  comuni  emanano   un   regolamento
sull'installazione degli apparati  di  ricezione  delle  trasmissioni
radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine  di  garantire
la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 SETTEMBRE 1997, N.  328,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1997, N. 410. 
  15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n.  481,
sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso  ai  soli  fini  del
presente comma lesercizio del credito,". 
  16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  17. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  18. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  20. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  21. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  i  trasferimenti  di  azioni   o   di   quote   di   societa'
concessionarie private sono consentiti  a  condizione  che  l'assetto
proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel  comma
2 del presente articolo. 
  22. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  23. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  24. Il canone di concessione per  il  servizio  di  radiodiffusione
sonora digitale terrestre non e'  dovuto  dagli  interessati  per  un
periodo di dieci anni. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La legge 30 aprile 1998, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Le date previste come termini nei commi 1 e  2  dell'articolo  3
della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche', limitatamente alla  rete
non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del 
medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi." 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466  (in
G.U. 1a  s.s.  27/11/2002,  n.  47)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 7 del presente articolo "nella parte in  cui
non  prevede  la  fissazione  di  un  termine  finale  certo,  e  non
prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre  2003,  entro
il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di
cui  al  comma  6  dello  stesso  art.  3,  devono  essere  trasmessi
esclusivamente via satellite o via cavo".