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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2007)
Testo in vigore dal:  1-8-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249))
.
1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249))
.
2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.