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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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Testo in vigore dal:  15-3-1992

Art. 6

(Contributi di edilizia agevolata).
1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono concessi per interventi di nuova costruzione, di recupero, come definiti dall'articolo 11, e per quelli destinati alla locazione ai sensi degli articoli 8 e 9.
2. I valori dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge.
3. I contributi sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, e coprono parte del costo convenzionale dell'intervento stabilito dal CER, ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
4. I contributi sono concessi, anche in unica soluzione, a parità di valore attuale in un massimo di diciotto annualità costanti, nei limiti delle disponibilità attribuite alle regioni dal CER, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. L'attualizzazione delle annualità è effettuata ad un tasso pari al costo della provvista in vigore al momento del provvedimento regionale di concessione del contributo a favore dell'operatore.
5. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a concedere prioritariamente ai programmi edilizi assistiti dai contributi previsti dal presente articolo finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica, alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può essere ceduto pro solvendo all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
6. I mutui di cui al comma 5 concessi in pendenza dei procedimenti di espopriazione ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia primaria dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.
7. Il decreto di concessione del contributo di cui al comma 6 può essere scontato a richiesta del beneficiario dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio al valore attuale, alle condizioni previste dalla convenzione di cui al comma 9.
8. In presenza di finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, nonché da altri istituti di credito, in contributo pubblico è erogato anche in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, in misura proporzionale alle quote di mutuo erogate, fatte salve le misure massime complessive stabilite ai sensi del comma 4.
9. I rapporti tra gli istituti e le sezioni di credito fondiaio ed edilizio e le regioni sono regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai cittadini stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni, che dimostrino un'attività lavorativa stabile e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizia agevolata, finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso decreto definitivo di concessione del contributo.
Note all'art. 6:
- Il testo dellàart. 19 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:
"Art. 19 (Contributo dello Stato). - Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo art. 20, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1 Novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuario stesso.
Dopo i primi quattro anni, a decorrere alla data del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi stabiliti dal successivo art. 20 sono aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio. Corrispondentemente, è variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura delle differenze tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale l'operazione di mutuo è stata definita, e la quota a carico del mutuatario.
Per le cooperative a proprietà indivisa la variazione dei tassi secondo le modalità di cui al comma precedente decorre dopo i primi sei anni".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera n), della citata legge n. 457/1978 è il seguente:
"Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal CIPE:
a) - m) (omissis);
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi".
- Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:
"Art. 17 (Garanzie). - I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 14 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo statale resta valida finchè sussista comunque un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal beneficio del contributo.
La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi sull'edilizia agevolata, nei termini e con le modalità in esse previste, ed in particolare ai sensi dell'art. 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sostituito dall'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.
I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia residenziale.
Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale di concessione dei contributi di cui alla lettera l) del precedente art. 4".
- Il testo dell'art. 10-ter del D.L. n. 376/1975 (Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche) è il seguente:
"Art. 10-ter (Concessione dei mutui;garanzia).-I mutui di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179, all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni, ed al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato art. 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.
Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto- legge 2 maggio 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.
Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.
- Per il testo dell'art. 4-bis del D.L. n. 462/1983 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 637/1983 vedasi nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:
"Art. 20 (Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi).-Limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riadattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati;
1) in L. 21.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2) in L. 25.000.000 con mutui al tasso dell'8 per cento;
3) in L. 30.000.000 con mutui al tasso del 12 per cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione in L. 25.000.000, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, in L. 21.000.000.
I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3.
Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.