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LEGGE 10 novembre 1983, n. 637

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata.

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Testo in vigore dal:  12-11-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, nel capoverso, le parole: "31 dicembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984";

al

comma 2, nel capoverso, le parole: "31 dicembre 1983" sono sostituite dle seguenti: "30 giugno 1984". Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1

"Art. 1-bis. - 1. Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.
2. I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi di interesse collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - All'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 4,5 per cento all'anno, altre al rimborso del capitale.
Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.
Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, può essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.
All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purché tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983°".
All'articolo 3, nel comma 3, la cifra: "18.212.014.600" è sostituita dalla seguente: "18.212.009.600".
L'articolo 4 è soppresso.
Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. - Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata avviati sulla base dei limiti d'impegno definiti dalle leggi di finanziamento e dalle leggi di bilancio, il CER è autorizzato a trasferire alle regioni, nei limiti delle quote spettanti ad ogni singola regione, le relative disponibilità di contributi non ancora utilizzate e giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, anche in eccedenza dei limiti annuali di erogabilità.
Art. 4-ter. - L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:
"L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile.
Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data"".
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 318.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservate come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1983

PERTINI CRAXI - NICOLAZZI - MARTINAZZOLI - LONGO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 novembre 1983.