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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal:  12-11-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 5-ter


Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.
((Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 4,5 per cento all'anno, altre al rimborso del capitale.
Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.
Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, può essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.
All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purché tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983°))
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