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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 462

((Modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata)).

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 1983, n. 637 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1984)
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Testo in vigore dal:  12-11-1983
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Art. 4-bis

((Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata avviati sulla base dei limiti d'impegno definiti dalle leggi di finanziamento e dalle leggi di bilancio, il CER è autorizzato a trasferire alle regioni, nei limiti delle quote spettanti ad ogni singola regione, le relative disponibilità di contributi non ancora utilizzate e giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, anche in eccedenza dei limiti annuali di erogabilità.))