LEGGE 8 novembre 1991, n. 360

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

note: Entrata in vigore della legge: 29/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
Testo in vigore dal: 29-11-1991
                               Art. 4. 
             Commissione per la salvaguardia di Venezia 
  1. La Commissione per la  salvaguardia  di  Venezia,  istituita  ai
sensi dell'articolo  5  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  e'
integrata da  un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente,  dal
comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o  da  un  suo
delegato, e da un rappresentante delle  unita'  sanitarie  locali  in
sostituzione del medico provinciale di Venezia. 
  2. I componenti eletti dalla regione  Veneto,  dalla  provincia  di
Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo
comma dell'articolo 2 della legge  16  aprile  1973,  n.  171,  nella
Commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino  al
rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti. 
  3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 6. - 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime
parere  vincolante  su  tutti  gli  interventi  edilizi  nonche'   di
trasformazione e di modifica del territorio per la  realizzazione  di
opere sia private  sia  pubbliche,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798,
da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare,  nel  territorio
del  comune  di  Chioggia  e  nelle  isole  di  Pellestrina,  Lido  e
Sant'Erasmo. Sono esclusi  dalla  competenza  della  Commissione  gli
interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b)  e
c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non  comportino  modifiche
esterne all'immobile,  e  di  cui  all'articolo  26  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e successive  modificazioni.  Il  parere  della
Commissione sostituisce ogni  altro  parere,  visto,  autorizzazione,
nulla  osta,  intesa  o  assenso,  comunque  denominati,  che   siano
obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative  statali  e
regionali, ivi compresi il  parere  delle  commissioni  edilizie  dei
comuni di volta in volta interessati e il  parere  della  commissione
provinciale per i beni ambientali. 
   2. Per le finalita' di cui al comma 1, le richieste di concessione
edilizia  sono  trasmesse  dal  sindaco  alla  Commissione   per   la
salvaguardia di Venezia  corredate  dalle  istruttorie  degli  uffici
comunali, entro trenta giorni dal ricevimento. 
  3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio
parere entro trenta giorni dal ricevimento. 
  4. Qualora il parere  della  Commissione  per  la  salvaguardia  di
Venezia sia  espresso  con  il  voto  contrario  del  presidente  del
Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio  idraulico
lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed  architettonici
di Venezia, per  motivi  attinenti  alla  salvaguardia  dell'ambiente
paesistico, storico, archeologico  ed  artistico,  o  del  comandante
provinciale dei vigili del fuoco di  Venezia,  per  motivi  attinenti
alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le  determinazioni
della  Commissione  sono  sospese  ed  il  presidente  della   giunta
regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli
atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro  per  i
beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono
tenuti ad assumere  le  relative  determinazioni,  con  provvedimento
motivato, entro novanta giorni dal  ricevimento  degli  atti,  avendo
preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori
pubblici  e  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni   culturali   ed
ambientali. 
  5. Per il funzionamento  degli  uffici  della  Commissione  per  la
salvaguardia di Venezia  la  regione  Veneto  si  avvale  di  proprio
personale". 
  4. L'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' abrogato.
  5. Le disposizioni di  cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  5
  febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
  aprile  1990,  n.  71,  si  applicano   anche   agli   stabilimenti
  ospedalieri,  agli  enti  assistenziali,  alle  aziende  turistiche
  ricettive e della ristorazione. 
  6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso  il
seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di
Venezia, purche' sia garantita  la  sicurezza  ambientale  secondo  i
criteri stabiliti dalle competenti autorita', potranno essere ubicati
in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle  acque,  anche
all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni
di gronda. 
  7. All'articolo 6 della legge 26  luglio  1984,  n.  413,  dopo  la
lettera f) e' aggiunta la seguente: 
   "f)-bis ai marittimi imbarcati su natanti esercenti  attivita'  di
trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia  e
regolarmente  iscritti  presso  l'ispettorato  compartimentale  della
motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o  la  potenza
dell'apparato  motore;  gli   stessi   marittimi   permangono   nelle
competenti  gestioni   dell'Istituto   nazionale   della   previdenza
sociale". 
  8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il  comune  di
Venezia e' autorizzato a provvedere, entro il  termine  di  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente  legge  e  nei  limiti
delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti  vacanti  nelle
proprie piante organiche  mediante  concorsi  pubblici  riservati  al
personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la  copertura
dei posti residuali, il comune di Venezia puo' provvedere  ad  indire
concorsi pubblici, anche in deroga  alle  limitazioni  vigenti,  fino
alla totale copertura delle piante organiche. 
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  5  della  legge   n.   171/1973
          (Interventi per la salvaguardia di Venezia) e' il seguente:
             "Art.   5.   -   E'  istituita  la  commissione  per  la
          salvaguardia di Venezia composta da:
              il presidente della regione che la presiede;
              il presidente del Magistrato alle acque;
              un rappresentante dell'UNESCO;
              il soprintendente ai monumenti di Venezia;
              il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte  di
          Venezia;
              l'ingegnere   capo   del  genio  civile  per  le  opere
          marittime di Venezia;
              il medico provinciale di Venezia;
              un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
              un   rappresentante   del   Ministero   della    marina
          mercantile;
              un  rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste;
              un  rappresentante  del   Consiglio   nazionale   delle
          ricerche  designato dal Ministro per il coordinamento delle
          iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
              tre rappresentanti  della  regione  Veneto  eletti  dal
          consiglio regionale con voto limitato a due;
              un  rappresentante  della  provincia di Venezia, eletto
          dal consiglio provinciale;
              tre rappresentanti del comune di  Venezia,  eletti  dal
          consiglio comunale con voto limitato a due;
              due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo
          comma dell'art. 2 eletti dai sindaci con voto limitato.
             I componenti della commissione possono essere sostituiti
          da  loro  delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o
          da loro supplenti,  negli  altri  casi,  designati  con  le
          stesse modalita' dei componenti.
             Le   adunanze  della  commissione  sono  valide  con  la
          presenza  di  almeno  tre   quinti   dei   componenti,   le
          determinazioni  sono  assunte  con il voto favorevole della
          maggioranza  dei  presenti.   In   caso   di   parita'   e'
          determinante il voto del presidente.
             Qualora  il  parere  della  commissione sia preso con il
          voto contrario del presidente del  Magistrato  alle  acque,
          per  motivi  attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o
          del    medico    provinciale,    per    motivi    attinenti
          all'inquinamento   atmosferico   o   delle   acque,  o  del
          soprintendente ai  monumenti,  per  motivi  attinenti  alla
          salvaguardia     dell'ambiente     paesistico,     storico,
          archeologico  ed   artistico,   le   determinazioni   della
          commissione  sono  sospese  ed il presidente della regione,
          entro venti giorni dal voto della commissione, rimette  gli
          atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
          del   Consiglio   superiore  di  sanita'  e  del  Consiglio
          superiore  alle  antichita'  e  belle  arti,   secondo   la
          rispettiva competenza.
             Il  relativo  parere dovra' essere espresso entro trenta
          giorni, salvo proroga motivata  per  un  massimo  di  altri
          trenta   giorni.   Le  determinazioni  conseguenti  saranno
          assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente,
          da emanarsi entro trenta giorni.
             Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente
          legge le designazioni dei  rappresentanti  delle  pubbliche
          amministrazioni sono comunicate al presidente della regione
          che,   nei   successivi   dieci   giorni,   provvede   alla
          costituzione della commissione.
             La commissione di cui al presente  articolo  esplica  le
          sue  funzioni  per  il  territorio  di  ciascun comune fino
          all'entrata in vigore dello strumento urbanistico  generale
          redatto   o  modificato  secondo  le  direttive  del  piano
          comprensoriale.
             La commissione  si  avvale  per  la  sua  attivita'  del
          personale  e  degli  uffici  da essa richiesti alla regione
          Veneto".
             -  Il testo dell'art. 2 della medesima legge n. 171/1973
          e' il seguente:
             "Art. 2. - La regione, ai  fini  di  cui  al  precedente
          articolo,  approva  con  propria legge, entro 15 mesi dalla
          deliberazione  del  Governo  di  cui  al  terzo  comma  del
          presente  articolo,  un  piano  comprensoriale, relativo al
          territorio di Venezia ed  al  suo  entroterra,  che  dovra'
          essere  redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella
          predetta deliberazione.
             La  regione  con   propria   legge   delimita   l'ambito
          territoriale    del    comprensorio    e    stabilisce   la
          partecipazione dei comuni interessati  alla  formazione  ed
          alla adozione del piano comprensoriale.
             Il  Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge, fissa gli indirizzi di cui al  primo  comma
          attinenti a:
               a)  indicazioni  concernenti  lo  sviluppo e l'assetto
          territoriale di Venezia e del suo entroterra;
               b)  individuazione  ed  impostazione  generale   delle
          misure  per  la  protezione e la valorizzazione dell'ambito
          naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia,  con
          particolare   riguardo   all'equilibrio   idrogeologico  ed
          all'unita' fisica ed ecologica della laguna.
             Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente
          comma, e' costituito un comitato cosi'  composto:  Ministro
          per  i  lavori  pubblici,  che lo presiede, Ministro per il
          bilancio e la programmazione  economica,  Ministro  per  la
          pubblica  istruzione,  Ministro  per  la marina mercantile,
          Ministro per la sanita', Ministro per  l'agricoltura  e  le
          foreste,  presidente  della  giunta  regionale  del Veneto,
          presidente  dell'amministrazione  provinciale  di  Venezia,
          sindaco   di   Venezia,   sindaco   di   Chioggia   e   due
          rappresentanti degli altri comuni di cui  all'ultimo  comma
          del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.
             Ciascuno  dei suddetti componenti puo' essere sostituito
          da un proprio rappresentante all'uopo delegato.
             I finanziamenti disposti dalla  presente  legge  debbono
          essere  utilizzati  nell'interesse  dei  comuni di Venezia,
          Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto  d'Altino,
          Iesolo, Musile di Piave".
             -  Per il titolo della legge n. 798/1984 si veda in nota
          all'art.  1.
             -  Il  testo  dell'art.  6  della  legge   n.   413/1984
          (Riordinamento  pensionistico  dei  lavoratori  marittimi),
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  6.  (Esclusioni  dalla  presente  legge).  -   La
          presente legge non si applica:
               a)  ai  dipendenti  dalle  societa' di cui all'art. 58
          della legge 27  luglio  1967,  n.  658,  con  qualifica  di
          dirigente, che, ai sensi dell'articolo stesso, continuavano
          ad  essere  iscritti alla Gestione speciale della soppressa
          Cassa.  Tali  dipendenti   sono   iscritti   esclusivamente
          all'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i dirigenti di
          aziende industriali;
               b)  ai  marittimi  dipendenti  dalle aziende esercenti
          linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell'art. 4
          della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche
          ed integrazioni, al Fondo di previdenza per gli addetti  ai
          pubblici servizi di trasporto;
               c)  ai  marittimi  che, in conseguenza del rapporto di
          lavoro   presso   una   pubblica   amministrazione,   siano
          obbligatoriamente   iscritti   ad  una  forma  assicurativa
          esclusiva, sostitutiva  od  esonerativa  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria,  fatto  salvo  quanto  disposto  al
          successivo capo I del titolo V;
               d) ai marittimi iscritti negli elenchi  dei  pescatori
          addetti  alla  piccola  pesca, esercenti la stessa in forma
          autonoma o cooperativistica su natanti non  superiori  alle
          10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del
          relativo  apparato  motore.    Nei  confronti dei marittimi
          predetti trovano applicazione le disposizioni  della  legge
          13  marzo  1958,  n.  250,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni;
               e) ai soggetti che in virtu' del  rapporto  di  lavoro
          esplicano   contemporaneamente   attivita'   marittima  con
          carattere accessorio rispetto all'attivita' principale; nei
          confronti dei medesimi continuano ad  applicarsi  le  norme
          previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;
               f)   ai  soggetti  che  esplicano  a  bordo  attivita'
          autonoma senza essere alle dipendenze  dell'armatore  o  di
          terzi;   per   i  medesimi  si  applicano  le  disposizioni
          previdenziali concernenti l'attivita' esplicata.
              f-bis) ai  marittimi  imbarcati  su  natanti  esercenti
          attivita'  di  trasporto  merci  esclusivamente nell'ambito
          della laguna di  Venezia  e  regolarmente  iscritti  presso
          l'Ispettorato  compartimentale  della motorizzazione civile
          qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato
          motore; gli stessi marittimi  permangono  nelle  competenti
          gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".