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LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

Interventi per la salvaguardia di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal:  1-6-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

((
1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali
))
2.
((Solo per le finalità))
di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.
((
3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole
))
4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.
5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale.
((
5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza
))