LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)).

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal: 10-8-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive 
 
  1. Il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui
si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate,  nonche'
a  quelli,  specificamente  indicati,  interessati  alla  sosta,   al
transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alle
manifestazioni medesime, nei confronti di: 
    a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva  a
episodi di violenza su persone o cose  in  occasione  o  a  causa  di
manifestazioni sportive, o che  nelle  medesime  circostanze  abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza; 
    b) coloro che, sulla base di elementi di fatto,  risultino  avere
tenuto, anche  all'estero,  sia  singolarmente  che  in  gruppo,  una
condotta  evidentemente  finalizzata  alla  partecipazione  attiva  a
episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in
pericolo la sicurezza pubblica o da  creare  turbative  per  l'ordine
pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); 
    c) coloro  che  risultino  denunciati  o  condannati,  anche  con
sentenza non definitiva, nel corso dei  cinque  anni  precedenti  per
alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della  legge  22  maggio
1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  26  aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno
1993, n. 205, agli articoli  6-bis,  commi  1  e  2,  e  6-ter  della
presente  legge,  per  il  reato  di  cui  all'articolo   2-bis   del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per  alcuno  dei  delitti  contro
l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza,
di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice  penale  o
per il delitto di cui all'articolo 588 dello  stesso  codice,  ovvero
per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e
h), del codice di procedura penale, anche se il fatto  non  e'  stato
commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 
    d) ((soggetti)) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  d),  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche  se  la  condotta
non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni
sportive. 
  1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la potesta' genitoriale. 
  1-ter. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche  per
le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente
indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive  che  si
svolgono in  Italia  puo'  essere  disposto  anche  dalle  competenti
autorita'  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  con  i
provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi
all'estero, accertati dall'autorita'  straniera  competente  o  dagli
organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base  di
rapporti di cooperazione, il supporto  alle  predette  autorita'  nel
luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto dal
questore della provincia del luogo di residenza ovvero del  luogo  di
dimora abituale del destinatario della misura. 
  2. Alle persone alle quali e' notificato il  divieto  previsto  dal
comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo  conto  dell'attivita'
lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o piu' volte
negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione  al  luogo  di  residenza  dell'obbligato   o   in   quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si  svolgono
le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. 
  2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve  contenere  l'avviso  che
l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a  mezzo  di
difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida
del provvedimento. 
  3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a  decorrere  dalla
prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato  ed  e'
immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica  presso  il
tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale  per
i minorenni, se l'interessato e' persona minore di  eta',  competenti
con riferimento al luogo in cui ha sede  l'ufficio  di  questura.  Il
pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al
comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica  del  provvedimento  ne
chiede la convalida  al  giudice  per  le  indagini  preliminari.  Le
prescrizioni imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il  pubblico
ministero con decreto motivato non avanza la richiesta  di  convalida
entro il termine predetto e se il giudice non  dispone  la  convalida
nelle quarantotto ore  successive.  Nel  giudizio  di  convalida,  il
giudice per le indagini preliminari puo' modificare  le  prescrizioni
di cui al comma 2. 
  4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile  il  ricorso  per
Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 
  5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione  di  cui
al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a
cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche  per  effetto
di provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,  siano  venute  meno  o
siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.  In
caso di condotta di gruppo di cui al comma  1,  la  durata  non  puo'
essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che  ne  assumono
la direzione. ((Nei confronti della  persona  gia'  destinataria  del
divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non
puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a  dieci  anni)).  La
prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando  risulta,
anche sulla  base  di  documentazione  videofotografica  o  di  altri
elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al
comma 1. Nel caso  di  violazione  del  divieto  di  cui  al  periodo
precedente, la durata dello stesso puo' essere aumentata fino a  otto
anni. 
  6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa  da  10.000
euro a 40.000 euro. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO  2003,  N.
28, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  24  APRILE  2003,  N.  88.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2003, N.  28,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2003, N. 88. Le stesse  disposizioni
si applicano nei confronti delle persone che  violano  in  Italia  il
divieto di accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni
sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati
membri dell'Unione europea. 
  7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e  per
quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni  sportive  o
durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono  dette
manifestazioni il giudice dispone, altresi', il  divieto  di  accesso
nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio
o  comando  di  polizia  durante  lo  svolgimento  di  manifestazioni
sportive specificamente indicate per un periodo da due a dieci  anni,
e puo' disporre la pena  accessoria  di  cui  all'articolo  1,  comma
1-bis,  lettera  a),  del  decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il
capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di  accesso
nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo. Il  divieto
e l'obbligo  predetti  non  sono  esclusi  nei  casi  di  sospensione
condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. 
  8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'  autorizzare
l'interessato, per gravi e  comprovate  esigenze,  a  comunicare  per
iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo  di
privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato
sia reperibile durante lo svolgimento  di  specifiche  manifestazioni
agonistiche. 
  8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di  cui
al comma 1, l'interessato puo' chiedere la cessazione degli ulteriori
effetti  pregiudizievoli  derivanti  dall'applicazione  del  medesimo
divieto. La cessazione e' richiesta al questore che  ha  disposto  il
divieto o, nel caso in cui l'interessato sia  stato  destinatario  di
piu' divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed
e' concessa se il soggetto ((ha  adottato  condotte  di  ravvedimento
operoso, quali  la  riparazione  integrale  del  danno  eventualmente
prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica,  qualora
sia in tutto o in parte possibile, o la concreta  collaborazione  con
l'autorita'  di   polizia   o   con   l'autorita'   giudiziaria   per
l'individuazione degli altri autori o partecipanti  ai  fatti  per  i
quali e'  stato  adottato  il  divieto  di  cui  al  comma  1,  o  lo
svolgimento  di  lavori  di  pubblica  utilita',  secondo   modalita'
stabilite con decreto del Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  senza  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, consistenti nella prestazione di  un'attivita'  non
retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le  regioni,
le province e i comuni, e)) ha dato prova costante  ed  effettiva  di
buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive. 
  8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore puo' imporre ai
soggetti che risultano definitivamente  condannati  per  delitti  non
colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma  4,  del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso  i  quali  puo'
essere proposta  opposizione  ai  sensi  del  comma  6  del  medesimo
articolo 3. Nel caso di violazione dei  divieti  di  cui  al  periodo
precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76,  comma  2,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n.  143  (in
G.U. 1a  s.s.  15/5/1996,  n.  20)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6, terzo  comma,  della  legge  13  febbraio
1989, n. 401 (Interventi nel settore del  giuoco  e  delle  scommesse
clandestine  e  tutela  della  correttezza   nello   svolgimento   di
competizioni agonistiche),  nel  testo  sostituito  dall'art.  1  del
decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717,  convertito  dalla  legge  24
febbraio 1995, n.  45  (Misure  urgenti  per  prevenire  fenomeni  di
violenza in occasione di competizioni agonistiche),  nella  parte  in
cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal  questore
nei confronti del minore di eta' ai sensi  del  secondo  comma  dello
stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari  presso
la pretura del circondario in  cui  ha  sede  l'ufficio  di  questura
anziche' al giudice per le indagini preliminari presso  il  tribunale
per i minorenni competente per territorio". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (in
G.U. 1a  s.s.  28/5/1997,  n.  22)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n.
401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse  clandestini
e  tutela  della  correttezza  nello  svolgimento   di   competizioni
agonistiche), come sostituito dall'art. 1  della  legge  24  febbraio
1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  d.-l.  22
dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire  fenomeni
di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in
cui non prevede  che  la  notifica  del  provvedimento  del  questore
contenga  l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al  giudice
per le indagini preliminari". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni  dalla
L. 19 ottobre 2001, n. 377 ha disposto (con l'art.  2-bis,  comma  2)
che "All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,  n.  401,
per  incitamento,  inneggiamento  e  induzione  alla  violenza   deve
intendersi la specifica istigazione  alla  violenza  in  relazione  a
tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma".