DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche ((, nonche' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.))

note: Entrata in vigore del decreto: 8-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 05/04/2007, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2019)
Testo in vigore dal: 22-10-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-bis 
Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla  violenza  o  recanti
                         ingiurie o minacce 
 
  1.  Sono  vietate,  negli  impianti  sportivi,   l'introduzione   o
l'esposizione di striscioni  e  cartelli  ((ovvero  altre  scritte  o
immagini)) che, comunque, incitino alla  violenza  o  che  contengano
ingiurie o minacce.  Salvo  che  costituisca  piu'  grave  reato,  la
violazione del suddetto divieto e' punita con l'arresto da  tre  mesi
ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.