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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche ((, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.))

note: Entrata in vigore del decreto: 8-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 05/04/2007, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2019)
Testo in vigore dal: 22-10-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  interventi  per
contrastare gli episodi di  violenza  in  occasione  di  competizioni
calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere
i comportamenti particolarmente pericolosi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 febbraio 2007; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive,  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e con il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie locali; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
           Misure per la sicurezza degli impianti sportivi 
 
  1.   Fino   all'attuazione   degli   interventi   strutturali    ed
organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei  decreti  ivi  previsti,  le
competizioni riguardanti il gioco  del  calcio,  negli  stadi  non  a
norma, sono svolte in  assenza  di  pubblico.  Le  determinazioni  in
proposito sono assunte dal prefetto  competente  per  territorio,  in
conformita' alle  indicazioni  definite  dall'Osservatorio  nazionale
sulle  manifestazioni  sportive  di  cui  all'articolo  1-octies  del
medesimo decreto-legge n.  28  del  2003.  Potra'  essere  consentito
l'accesso di coloro che sono in possesso di un  abbonamento  annuale,
acquistato in data anteriore alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  non  destinatari   dei   provvedimenti   di   cui
all'articolo 6 della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  allorche'
l'impianto  sportivo  risultera'  almeno   munito   degli   specifici
requisiti previsti in attuazione dei commi 1,  2  e  4  dell'articolo
1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. 
  2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2003,  n.  88,
dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
"7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni
nazionali riguardanti il gioco del  calcio  di  porre  in  vendita  o
cedere, a qualsiasi  titolo,  direttamente  od  indirettamente,  alla
societa' sportiva cui  appartiene  la  squadra  ospitata,  titoli  di
accesso agli impianti sportivi ove tali  competizioni  si  disputano,
riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di
porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo,  alla  stessa  persona
fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore  a  quattro.
In caso di  violazioni  delle  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano  le   sanzioni   previste   dal   comma   5   dell'articolo
1-quinquies.". 
  3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del  citato
decreto-legge n. 28  del  2003,  come  introdotto  dal  comma  2  del
presente  articolo,   si   applicano   alle   competizioni   sportive
riguardanti il gioco del calcio programmate per i  giorni  successivi
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  I  titoli  di
accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. 
  3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti
sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge  24  febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2003, n. 88, e' corredata dalla presentazione di un valido  documento
di identita' per ogni intestatario di ciascun titolo. 
  3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al  comma
3-bis accerta la conformita' dell'intestazione del titolo di  accesso
alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di  un
valido documento di  identita',  e  negando  l'ingresso  in  caso  di
difformita', nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento. 
  ((3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis  e  3-ter  non  si
applicano ai minori di anni quattordici)). 
  3-quater. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  personale
addetto alla vendita ed al  controllo  dei  titoli  di  accesso,  che
omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
5.000 a 20.000 euro. 
  3-quinquies.  E'   fatto   divieto   alle   societa'   sportive   o
concessionarie del servizio di vendita  e  controllo  dei  titoli  di
accesso di adibire a tale servizio personale  nei  cui  confronti  il
prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di  cui  al  comma
3-quater. In caso di  violazione,  e'  irrogata  dal  prefetto  della
provincia in  cui  le  medesime  societa'  hanno  la  sede  legale  o
operativa la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
20.000 a 100.000 euro. 
  3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita'
degli impianti sportivi la sanzione di cui al  comma  3-quinquies  si
applica anche alle societa' sportive che impiegano personale  di  cui
all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto  nel  piano
approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto  attuativo
del medesimo articolo 2-ter.