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LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)).

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal: 23-8-2014
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                   Frode in competizioni sportive 
 
  1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio  a
taluno dei partecipanti  ad  una  competizione  sportiva  organizzata
dalle  federazioni  riconosciute  dal  Comitato  olimpico   nazionale
italiano (CONI), dall'Unione italiana per  l'incremento  delle  razze
equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti  dallo  Stato  e
dalle associazioni ad  essi  aderenti,  al  fine  di  raggiungere  un
risultato  diverso  da  quello  conseguente  al  corretto   e   leale
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti  fraudolenti
volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un
anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Nei
casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. ((18)) 
  2. Le stesse pene si applicano al  partecipante  alla  competizione
che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie  la
promessa. 
  3. Se il risultato della competizione e' influente  ai  fini  dello
svolgimento  di  concorsi   pronostici   e   scommesse   regolarmente
esercitati, i fatti di cui  ai  commi  1  e  2  sono  puniti  con  la
reclusione da tre mesi a due anni e  con  la  multa  da  lire  cinque
milioni a lire cinquanta milioni. ((18)) 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 ottobre 2014, n. 146, ha disposto: 
    -(con l'art. 1, comma 1, lellera a)) che "al comma 1, le  parole:
«e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa  da
euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica  la  sola
pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con  la
reclusione da due a sei anni e con la multa  da  euro  1.000  a  euro
4.000.»"; 
    -(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 3, le  parole:
«i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione  da  tre
mesi a due anni e con la multa da euro 2.582  a  euro  25.822.»  sono
sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi  1  e  2,  la
pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e  si  applica  la
multa da euro 10.000 a euro 100.000.»"; 
    (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui  al  comma  1
hanno efficacia dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.".