stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2003, n. 88 (in G.U. 24/04/2003, n.95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2019)
Testo in vigore dal:  25-4-2003
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis
((e 1-ter))
sono sostituiti dai seguenti:
"1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi
((oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente))
il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.".
2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.